(Accordo-art. 64)
                              Art. 64. 
 
                             Trasparenza 
 
    1.  Le  parti  riaffermano   il   principio   della   trasparenza
nell'applicazione  delle  loro  misure   commerciali   e   convengono
sull'opportunita' di comunicare e spiegare chiaramente le politiche e
le normative che incidono sul commercio estero. 
    2. Le parti convengono che le parti interessate dovrebbero  poter
essere  informate  delle  regolamentazioni  di  ciascuna  parte   che
incidono sul commercio internazionale.