Art. 64. Trasparenza 1. Le parti riaffermano il principio della trasparenza nell'applicazione delle loro misure commerciali e convengono sull'opportunita' di comunicare e spiegare chiaramente le politiche e le normative che incidono sul commercio estero. 2. Le parti convengono che le parti interessate dovrebbero poter essere informate delle regolamentazioni di ciascuna parte che incidono sul commercio internazionale.