(Accordo-art. 66)
                              Art. 66. 
 
                    Ostacoli tecnici agli scambi 
 
    1. Le parti ribadiscono i propri  diritti  e  obblighi  derivanti
dall'accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici  agli  scambi  («accordo
TBT»). 
    2. Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  alle
regolamentazioni tecniche, norme e  procedure  di  valutazione  della
conformita' quali definite dall'accordo TBT. 
    3. Le parti riconoscono l'importanza di meccanismi  efficaci  per
la  notifica  e  lo   scambio   di   informazioni   in   materia   di
regolamentazioni tecniche, norme e  procedure  di  valutazione  della
conformita', conformemente all'accordo TBT.