Art. 66. Ostacoli tecnici agli scambi 1. Le parti ribadiscono i propri diritti e obblighi derivanti dall'accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi («accordo TBT»). 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle regolamentazioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformita' quali definite dall'accordo TBT. 3. Le parti riconoscono l'importanza di meccanismi efficaci per la notifica e lo scambio di informazioni in materia di regolamentazioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformita', conformemente all'accordo TBT.