(Accordo-art. 67)
                              Art. 67. 
 
               Misure sanitarie e fitosanitarie (MSF) 
 
    1. Le parti ribadiscono i diritti, gli obblighi, i principi e gli
obiettivi dell'accordo sull'applicazione  delle  misure  sanitarie  e
fitosanitarie, della convenzione internazionale per la protezione dei
vegetali,   della    commissione    del    Codex    alimentarius    e
dell'Organizzazione mondiale per la salute animale. 
    2. Le parti riconoscono l'importanza di  meccanismi  efficaci  di
consultazione, notifica  e  scambio  di  informazioni  riguardo  alle
misure sanitarie e fitosanitarie e al benessere  degli  animali,  nel
quadro delle organizzazioni internazionali competenti.