Art. 7. Disarmo e non proliferazione delle armi di distruzione di massa 1. Ribadendo il proprio impegno a favore di un disarmo generale e completo, le parti ritengono che la proliferazione delle armi nucleari, chimiche e biologiche e dei relativi vettori, a livello di soggetti statali e non statali, costituisca una delle piu' gravi minacce per la pace, la stabilita' e la sicurezza internazionali. 2. Le parti prendono atto della proclamazione dell'America latina e dei Caraibi quale zona di pace, che comprende l'impegno degli Stati della regione a promuovere il disarmo nucleare, nonche' dello status dell'America latina e dei Caraibi quale zona libera da armi nucleari. 3. Le parti convengono di collaborare e di contribuire alle iniziative internazionali riguardanti il disarmo, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa in tutti i suoi aspetti e dei relativi vettori, nonche' i controlli nazionali sulle esportazioni di armi, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito di trattati e accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, di altri obblighi internazionali applicabili alle parti e dei principi e delle norme del diritto internazionale. 4. Le parti concordano nel ritenere la presente disposizione un elemento essenziale del presente accordo. 5. Le parti convengono inoltre di procedere a scambi di opinioni e di collaborare al fine di adottare le misure necessarie per la firma, la ratifica o l'adesione, a seconda dei casi, degli strumenti internazionali pertinenti e di attuare e rispettare pienamente gli strumenti di cui sono parti. 6. Le parti convengono di instaurare un dialogo regolare che accompagni la loro cooperazione in questo settore.