(Accordo-art. 7)
                               Art. 7. 
 
   Disarmo e non proliferazione delle armi di distruzione di massa 
 
    1. Ribadendo il proprio impegno a favore di un disarmo generale e
completo,  le  parti  ritengono  che  la  proliferazione  delle  armi
nucleari, chimiche e biologiche e dei relativi vettori, a livello  di
soggetti statali e non statali,  costituisca  una  delle  piu'  gravi
minacce per la pace, la stabilita' e la sicurezza internazionali. 
    2. Le parti prendono atto della proclamazione dell'America latina
e dei Caraibi quale zona di pace, che comprende l'impegno degli Stati
della regione a promuovere il disarmo nucleare, nonche' dello  status
dell'America latina e dei Caraibi quale zona libera da armi nucleari. 
    3. Le parti convengono  di  collaborare  e  di  contribuire  alle
iniziative   internazionali   riguardanti   il   disarmo,   la    non
proliferazione delle armi di distruzione di massa  in  tutti  i  suoi
aspetti e dei relativi vettori, nonche' i controlli  nazionali  sulle
esportazioni di armi, garantendo il pieno rispetto e  l'attuazione  a
livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito  di  trattati  e
accordi internazionali sul disarmo e  sulla  non  proliferazione,  di
altri obblighi internazionali applicabili alle parti e dei principi e
delle norme del diritto internazionale. 
    4. Le parti concordano nel ritenere la presente  disposizione  un
elemento essenziale del presente accordo. 
    5. Le parti convengono inoltre di procedere a scambi di  opinioni
e di collaborare al fine di adottare  le  misure  necessarie  per  la
firma, la ratifica o l'adesione, a seconda dei casi, degli  strumenti
internazionali pertinenti e di attuare e  rispettare  pienamente  gli
strumenti di cui sono parti. 
    6. Le parti convengono di  instaurare  un  dialogo  regolare  che
accompagni la loro cooperazione in questo settore.