(Accordo-art. 70)
                              Art. 70. 
 
              Clausola relativa alle eccezioni generali 
 
    Le parti dichiarano che i loro diritti ed obblighi  esistenti  in
forza dell'articolo XX del GATT 1994 e delle sue note  interpretative
sono  integrati  nel  presente  accordo  e  ne  costituiscono   parte
integrante, mutatis mutandis.