Art. 71. Dogane 1. Le parti promuovono e facilitano la cooperazione tra i rispettivi servizi doganali per garantire la sicurezza alle frontiere, la semplificazione delle procedure doganali e l'agevolazione del commercio legittimo pur mantenendo le proprie capacita' di controllo. 2. La cooperazione comporta, tra l'altro: a) scambi di informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: i) semplificazione e ammodernamento delle procedure doganali; ii) agevolazione delle operazioni di transito; iii) applicazione dei diritti di proprieta' intellettuale da parte delle autorita' doganali; iv) rapporti con la comunita' imprenditoriale; v) libera circolazione delle merci e integrazione regionale; vi) organizzazione in materia di controlli doganali alle frontiere; b) elaborazione di iniziative congiunte in settori concordati; c) promozione del coordinamento tra tutte le autorita' di frontiera competenti, a livello sia interno che transfrontaliero. 3. Le parti si prestano reciprocamente assistenza amministrativa in ambito doganale. A tal fine, esse possono istituire di comune accordo strumenti bilaterali.