(Accordo-art. 71)
                              Art. 71. 
 
                               Dogane 
 
    1. Le  parti  promuovono  e  facilitano  la  cooperazione  tra  i
rispettivi  servizi  doganali  per  garantire   la   sicurezza   alle
frontiere,   la   semplificazione   delle   procedure   doganali    e
l'agevolazione del commercio  legittimo  pur  mantenendo  le  proprie
capacita' di controllo. 
    2. La cooperazione comporta, tra l'altro: 
      a) scambi di informazioni sulla legislazione e sulle  procedure
doganali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: 
        i) semplificazione e ammodernamento delle procedure doganali; 
        ii) agevolazione delle operazioni di transito; 
        iii) applicazione dei diritti di proprieta' intellettuale  da
parte delle autorita' doganali; 
        iv) rapporti con la comunita' imprenditoriale; 
        v) libera circolazione delle merci e integrazione regionale; 
        vi) organizzazione in  materia  di  controlli  doganali  alle
frontiere; 
      b) elaborazione di iniziative congiunte in settori concordati; 
      c) promozione del  coordinamento  tra  tutte  le  autorita'  di
frontiera competenti, a livello sia interno che transfrontaliero. 
    3. Le parti si prestano reciprocamente assistenza  amministrativa
in ambito doganale. A tal fine,  esse  possono  istituire  di  comune
accordo strumenti bilaterali.