(Accordo-art. 72)
                              Art. 72. 
 
        Cooperazione in materia di agevolazione degli scambi 
 
    1. Le  parti  confermano  il  proprio  impegno  a  rafforzare  la
cooperazione in materia di agevolazione degli scambi commerciali  per
garantire che la legislazione applicabile, le procedure pertinenti  e
la   capacita'   amministrativa   delle   amministrazioni    doganali
contribuiscano al conseguimento degli obiettivi di controllo efficace
e agevolazione degli scambi. 
    2. Le parti  decidono  di  cooperare  per  quanto  riguarda,  tra
l'altro, i seguenti settori: 
      a) lo sviluppo delle capacita'  e  l'apporto  di  competenze  a
beneficio delle autorita' competenti su questioni doganali,  comprese
la certificazione e la verifica dell'origine, e su questioni tecniche
per l'applicazione delle procedure doganali regionali; 
      b) l'applicazione di meccanismi e di tecniche doganali moderne,
tra cui la valutazione del  rischio,  decisioni  anticipate  (advance
rulings) vincolanti, procedure semplificate di vincolo e di  svincolo
delle merci, controlli doganali e metodi di audit delle societa'; 
      c) l'introduzione di procedure e prassi che tengano conto,  per
quanto  fattibile,  delle  regole,  degli  strumenti  e  delle  norme
internazionali  applicabili  in  ambito   doganale   e   commerciale,
compresi,  tra  l'altro,  l'accordo  sull'agevolazione  degli  scambi
dell'OMC, la convenzione  internazionale  per  la  semplificazione  e
l'armonizzazione dei regimi doganali,  come  modificata  (convenzione
riveduta di Kyoto), e  il  quadro  di  norme  per  rendere  sicuro  e
facilitare il commercio mondiale (Framework of  Standards  to  Secure
and  Facilitate  Global  Trade)  dell'Organizzazione  mondiale  delle
dogane; 
      d) i sistemi d'informazione  e  l'automazione  delle  procedure
doganali  e  di  altre  procedure  commerciali,  in  particolare  per
l'attuazione delle  misure  di  agevolazione  degli  scambi  per  gli
operatori autorizzati e i servizi d'informazione.