(Accordo-art. 73)
                              Art. 73. 
 
                      Proprieta' intellettuale 
 
    1. Le parti riconoscono l'importanza della  cooperazione  tecnica
nel settore della proprieta' intellettuale, compresa la tutela  delle
indicazioni  geografiche,  e  convengono  di  cooperare,  secondo  le
modalita' e alle condizioni reciprocamente  concordate,  ai  progetti
specifici di cooperazione che ne derivano, a norma della legislazione
interna delle parti e in conformita' degli accordi internazionali  di
cui sono parti. 
    2.  Le   parti   convengono   di   promuovere   la   cooperazione
istituzionale, lo scambio di informazioni, l'assistenza  tecnica,  lo
sviluppo di  capacita'  e  la  formazione.  Esse  convengono  che  la
cooperazione tecnica sara'  realizzata  in  funzione  dei  rispettivi
livelli di sviluppo socioeconomico, delle loro priorita' e delle loro
esigenze in termini di sviluppo. 
    3. Le parti convengono che la cooperazione deve contribuire  alla
promozione dell'innovazione tecnologica, nonche' al  trasferimento  e
alla  diffusione  della  tecnologia,  a   reciproco   vantaggio   dei
produttori e degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche e in  modo
da favorire il benessere sociale  ed  economico  e  l'equilibrio  tra
diritti e obblighi.