Art. 73. Proprieta' intellettuale 1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione tecnica nel settore della proprieta' intellettuale, compresa la tutela delle indicazioni geografiche, e convengono di cooperare, secondo le modalita' e alle condizioni reciprocamente concordate, ai progetti specifici di cooperazione che ne derivano, a norma della legislazione interna delle parti e in conformita' degli accordi internazionali di cui sono parti. 2. Le parti convengono di promuovere la cooperazione istituzionale, lo scambio di informazioni, l'assistenza tecnica, lo sviluppo di capacita' e la formazione. Esse convengono che la cooperazione tecnica sara' realizzata in funzione dei rispettivi livelli di sviluppo socioeconomico, delle loro priorita' e delle loro esigenze in termini di sviluppo. 3. Le parti convengono che la cooperazione deve contribuire alla promozione dell'innovazione tecnologica, nonche' al trasferimento e alla diffusione della tecnologia, a reciproco vantaggio dei produttori e degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche e in modo da favorire il benessere sociale ed economico e l'equilibrio tra diritti e obblighi.