(Accordo-art. 74)
                              Art. 74. 
 
       Cooperazione in materia di ostacoli tecnici agli scambi 
 
    1.  Le  parti  riconoscono  l'importanza  della  cooperazione   e
dell'assistenza tecnica per quanto riguarda gli ostacoli tecnici agli
scambi e convengono di promuovere la cooperazione tra  le  rispettive
autorita'  competenti  in  materia  di  normalizzazione,  metrologia,
accreditamento e valutazione della conformita'. 
    2. Le parti concordano di cooperare, tra l'altro, al fine di: 
      a) sviluppare le capacita' e fornire  competenze,  compresi  lo
sviluppo e il potenziamento delle opportune infrastrutture, e offrire
formazione e assistenza  tecnica  nei  seguenti  ambiti:  regolamenti
tecnici,    normalizzazione,    valutazione    della     conformita',
accreditamento e metrologia, anche per facilitare la  comprensione  e
il rispetto dei requisiti dell'Unione europea; 
      b) promuovere la cooperazione tra le autorita'  competenti  nel
quadro delle pertinenti organizzazioni internazionali; 
      c)  procedere  allo  scambio  di  informazioni,  esperienze   e
migliori prassi; 
      d) sviluppare opinioni congiunte; 
      e) perseguire  la  compatibilita'  tra  regolamenti  tecnici  e
procedure di valutazione della conformita' e la convergenza tra essi; 
      f) eliminare gli ostacoli innecessari agli scambi.