Art. 74. Cooperazione in materia di ostacoli tecnici agli scambi 1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione e dell'assistenza tecnica per quanto riguarda gli ostacoli tecnici agli scambi e convengono di promuovere la cooperazione tra le rispettive autorita' competenti in materia di normalizzazione, metrologia, accreditamento e valutazione della conformita'. 2. Le parti concordano di cooperare, tra l'altro, al fine di: a) sviluppare le capacita' e fornire competenze, compresi lo sviluppo e il potenziamento delle opportune infrastrutture, e offrire formazione e assistenza tecnica nei seguenti ambiti: regolamenti tecnici, normalizzazione, valutazione della conformita', accreditamento e metrologia, anche per facilitare la comprensione e il rispetto dei requisiti dell'Unione europea; b) promuovere la cooperazione tra le autorita' competenti nel quadro delle pertinenti organizzazioni internazionali; c) procedere allo scambio di informazioni, esperienze e migliori prassi; d) sviluppare opinioni congiunte; e) perseguire la compatibilita' tra regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformita' e la convergenza tra essi; f) eliminare gli ostacoli innecessari agli scambi.