(Accordo-art. 76)
                              Art. 76. 
 
                 Prodotti tradizionali e artigianali 
 
    Le  parti  riconoscono  l'importanza   della   cooperazione   per
promuovere la fabbricazione di prodotti tradizionali e artigianali. 
    La cooperazione potrebbe concentrarsi, piu' specificatamente, sui
seguenti aspetti: 
      a) sviluppo di capacita' al fine di favorire reali opportunita'
di accesso al mercato per i prodotti artigianali; 
      b) sostegno alle microimprese e alle piccole  e  medie  imprese
delle aree urbane e  rurali  che  fabbricano  ed  esportano  prodotti
artigianali, anche attraverso il potenziamento delle  istituzioni  di
sostegno competenti; 
      c) incentivo a preservare i prodotti tradizionali; 
      d) miglioramento delle prestazioni economiche  dei  fabbricanti
di prodotti artigianali.