Art. 76. Prodotti tradizionali e artigianali Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione per promuovere la fabbricazione di prodotti tradizionali e artigianali. La cooperazione potrebbe concentrarsi, piu' specificatamente, sui seguenti aspetti: a) sviluppo di capacita' al fine di favorire reali opportunita' di accesso al mercato per i prodotti artigianali; b) sostegno alle microimprese e alle piccole e medie imprese delle aree urbane e rurali che fabbricano ed esportano prodotti artigianali, anche attraverso il potenziamento delle istituzioni di sostegno competenti; c) incentivo a preservare i prodotti tradizionali; d) miglioramento delle prestazioni economiche dei fabbricanti di prodotti artigianali.