Art. 77. Commercio e sviluppo sostenibile 1. Le parti riconoscono il contributo che la promozione di politiche commerciali, ambientali e sociali che si sostengano a vicenda puo' apportare all'obiettivo di sviluppo sostenibile. 2. A integrazione delle attivita' di cui ai titoli III e IV della parte III, le parti decidono di cooperare, tra l'altro: a) elaborando programmi e azioni riguardanti l'attuazione e l'applicazione degli aspetti commerciali degli accordi multilaterali sull'ambiente e della legislazione ambientale; b) sostenendo lo sviluppo di un quadro favorevole agli scambi di beni e servizi che contribuisca allo sviluppo sostenibile, anche attraverso la diffusione di pratiche incentrate sulla responsabilita' sociale delle imprese; c) promuovendo gli scambi di prodotti ottenuti da risorse naturali gestite in modo sostenibile, anche grazie a misure efficaci riguardanti la conservazione e la gestione sostenibile della fauna selvatica, delle risorse ittiche e delle foreste, nonche' elaborando misure volte a contrastare il commercio illegale avente ripercussioni sull'ambiente, anche mediante le attivita' di contrasto e la cooperazione doganale; d) rafforzando la capacita' istituzionale di analisi e di intervento in materia di commercio e sviluppo sostenibile.