(Accordo-art. 77)
                              Art. 77. 
 
                  Commercio e sviluppo sostenibile 
 
    1. Le parti  riconoscono  il  contributo  che  la  promozione  di
politiche commerciali, ambientali  e  sociali  che  si  sostengano  a
vicenda puo' apportare all'obiettivo di sviluppo sostenibile. 
    2. A integrazione delle attivita' di cui ai titoli III e IV della
parte III, le parti decidono di cooperare, tra l'altro: 
      a) elaborando programmi e  azioni  riguardanti  l'attuazione  e
l'applicazione degli aspetti commerciali degli accordi  multilaterali
sull'ambiente e della legislazione ambientale; 
      b) sostenendo lo sviluppo di un quadro favorevole  agli  scambi
di beni e servizi che contribuisca allo sviluppo  sostenibile,  anche
attraverso la diffusione di pratiche incentrate sulla responsabilita'
sociale delle imprese; 
      c) promuovendo gli  scambi  di  prodotti  ottenuti  da  risorse
naturali gestite in modo sostenibile, anche grazie a misure  efficaci
riguardanti la conservazione e la gestione  sostenibile  della  fauna
selvatica, delle risorse ittiche e delle foreste, nonche'  elaborando
misure volte a contrastare il commercio illegale avente ripercussioni
sull'ambiente,  anche  mediante  le  attivita'  di  contrasto  e   la
cooperazione doganale; 
      d) rafforzando la  capacita'  istituzionale  di  analisi  e  di
intervento in materia di commercio e sviluppo sostenibile.