Art. 8. Lotta contro il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni 1. Le parti ribadiscono l'importanza di prevenire e combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni e convengono di collaborare nell'ambito di scambi di esperienze e di informazioni nel pieno rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, dello Stato di diritto e del diritto internazionale, compresi il diritto in materia di diritti umani e il diritto umanitario internazionali, tenendo conto della strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite contenuta nella risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006 e delle sue revisioni periodiche. 2. Le parti si impegnano ad agire in tal senso, in particolare: a) nel quadro dell'attuazione delle risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite, nonche' della ratifica e dell'attuazione degli strumenti giuridici universali contro il terrorismo e di altri strumenti giuridici pertinenti per le parti; b) collaborando mediante lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e interno; c) cooperando nel quadro di uno scambio di pareri sui mezzi, sui metodi e sulle buone prassi per contrastare il terrorismo e l'istigazione a commettere atti terroristici, anche sotto il profilo tecnico e della formazione e per quanto riguarda la prevenzione del terrorismo; d) collaborando per promuovere il consenso internazionale sulla lotta contro il terrorismo e il finanziamento delle sue attivita', nonche' sul relativo quadro normativo, e adoperandosi per giungere quanto prima alla conclusione di una convenzione globale sul terrorismo internazionale che completi gli attuali strumenti antiterrorismo delle Nazioni Unite e gli altri strumenti internazionali applicabili al riguardo dei quali sono parti; e) promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri delle Nazioni Unite per attuare efficacemente, con ogni mezzo opportuno, la strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo.