Art. 80. Investimenti Le parti incentivano l'intensificazione dei flussi di investimenti grazie alla conoscenza reciproca della legislazione pertinente e all'instaurazione di un contesto attraente e prevedibile per gli investimenti reciproci mediante un dialogo volto a migliorare la comprensione e la cooperazione in materia di investimenti e a promuovere un regime commerciale e di investimenti stabile, trasparente e non discriminatorio.