(Accordo-art. 80)
                              Art. 80. 
 
                            Investimenti 
 
    Le   parti   incentivano   l'intensificazione   dei   flussi   di
investimenti grazie  alla  conoscenza  reciproca  della  legislazione
pertinente e all'instaurazione di un contesto attraente e prevedibile
per gli investimenti reciproci mediante un dialogo volto a migliorare
la comprensione e la cooperazione in  materia  di  investimenti  e  a
promuovere  un  regime  commerciale  e   di   investimenti   stabile,
trasparente e non discriminatorio.