Art. 81. Consiglio congiunto 1. E' istituito un consiglio congiunto che vigila sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo e sovrintende alla sua attuazione. Esso si riunisce a livello ministeriale a intervalli regolari, non superiori a due anni. Ogniqualvolta le circostanze lo richiedano possono tenersi riunioni straordinarie, con l'accordo delle parti. 2. Il consiglio congiunto esamina i principali problemi eventualmente insorti nell'ambito del presente accordo, nonche' le altre questioni bilaterali, multilaterali o internazionali di comune interesse. 3. Il consiglio congiunto e' composto da rappresentanti delle parti a livello ministeriale, conformemente alle rispettive disposizioni interne delle parti e tenendo conto delle tematiche specifiche da affrontare. 4. Il consiglio congiunto adotta il proprio regolamento interno. 5. Il consiglio congiunto e' presieduto a turno, da una riunione all'altra, da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica di Cuba, conformemente alle disposizioni previste dal suo regolamento interno. 6. Il consiglio congiunto ha il potere di adottare decisioni per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano tutte le misure necessarie per applicarle. 7. Il consiglio congiunto puo' altresi' formulare le opportune raccomandazioni. 8. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio congiunto sono adottate di comune accordo tra le parti. Questa procedura si applica a tutti gli altri organi direttivi istituiti dal presente accordo.