(Accordo-art. 81)
                              Art. 81. 
 
                         Consiglio congiunto 
 
    1.  E'  istituito  un  consiglio   congiunto   che   vigila   sul
conseguimento degli obiettivi del presente accordo e sovrintende alla
sua attuazione. Esso si riunisce a livello ministeriale a  intervalli
regolari, non superiori a due anni. Ogniqualvolta le  circostanze  lo
richiedano possono  tenersi  riunioni  straordinarie,  con  l'accordo
delle parti. 
    2.  Il  consiglio  congiunto  esamina   i   principali   problemi
eventualmente insorti nell'ambito del presente  accordo,  nonche'  le
altre questioni bilaterali, multilaterali o internazionali di  comune
interesse. 
    3. Il consiglio congiunto e'  composto  da  rappresentanti  delle
parti  a  livello   ministeriale,   conformemente   alle   rispettive
disposizioni interne delle parti  e  tenendo  conto  delle  tematiche
specifiche da affrontare. 
    4. Il consiglio congiunto adotta il proprio regolamento interno. 
    5. Il consiglio congiunto e' presieduto a turno, da una  riunione
all'altra,  da  un  rappresentante  dell'Unione  europea  e   da   un
rappresentante  della  Repubblica   di   Cuba,   conformemente   alle
disposizioni previste dal suo regolamento interno. 
    6. Il consiglio congiunto ha il potere di adottare decisioni  per
il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Tali decisioni
sono vincolanti per le parti, che adottano tutte le misure necessarie
per applicarle. 
    7. Il consiglio congiunto puo' altresi'  formulare  le  opportune
raccomandazioni. 
    8. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio congiunto sono
adottate di comune accordo tra le parti. Questa procedura si  applica
a tutti gli altri organi direttivi istituiti dal presente accordo.