Art. 82. Comitato misto 1. Il consiglio congiunto e' assistito nell'esercizio delle sue funzioni da un comitato misto, composto da rappresentanti delle parti a livello di alti funzionari, tenendo conto delle tematiche specifiche da affrontare. 2. Il comitato misto e' responsabile dell'attuazione generale del presente accordo. 3. Il consiglio congiunto stabilisce il regolamento interno del comitato misto. 4. Il comitato misto ha il potere di adottare decisioni ogniqualvolta tale potere gli sia stato delegato dal consiglio congiunto. 5. Il comitato misto si riunisce di norma una volta l'anno per un riesame globale dell'attuazione del presente accordo, in alternanza a Bruxelles e a Cuba, in una data e con un ordine del giorno concordati in anticipo alle parti. Su richiesta di una delle parti possono essere convocate, di comune accordo, riunioni straordinarie. Il comitato misto e' presieduto a turno, da una riunione all'altra, da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante della Repubblica di Cuba.