(Accordo-art. 82)
                              Art. 82. 
 
                           Comitato misto 
 
    1. Il consiglio congiunto e' assistito nell'esercizio  delle  sue
funzioni da un comitato misto, composto da rappresentanti delle parti
a  livello  di  alti  funzionari,  tenendo  conto   delle   tematiche
specifiche da affrontare. 
    2. Il comitato misto e' responsabile dell'attuazione generale del
presente accordo. 
    3. Il consiglio congiunto stabilisce il regolamento  interno  del
comitato misto. 
    4.  Il  comitato  misto  ha  il  potere  di  adottare   decisioni
ogniqualvolta tale  potere  gli  sia  stato  delegato  dal  consiglio
congiunto. 
    5. Il comitato misto si riunisce di norma una volta l'anno per un
riesame globale dell'attuazione del presente accordo, in alternanza a
Bruxelles e a Cuba, in una data e con un ordine del giorno concordati
in anticipo alle parti. Su  richiesta  di  una  delle  parti  possono
essere convocate,  di  comune  accordo,  riunioni  straordinarie.  Il
comitato misto e' presieduto a turno, da una riunione  all'altra,  da
un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante della Repubblica
di Cuba.