(Accordo-art. 83)
                              Art. 83. 
 
                            Sottocomitati 
 
    1. Il comitato misto puo' decidere  di  costituire  sottocomitati
che possano  coadiuvarlo  nell'esercizio  delle  sue  funzioni.  Puo'
decidere  di  modificare  i  compiti  assegnati  ai  sottocomitati  o
disporne lo scioglimento. 
    2. I sottocomitati si riuniscono, al livello opportuno, una volta
l'anno oppure su richiesta di una delle parti o del  comitato  misto.
Le riunioni presenziali si tengono in  alternanza  a  Bruxelles  o  a
Cuba. Le riunioni si possono  inoltre  tenere  utilizzando  qualsiasi
mezzo tecnologico a disposizione delle parti. 
    3. I sottocomitati sono presieduti a turno da  un  rappresentante
delle parti per un anno. 
    4. L'istituzione o l'esistenza di un sottocomitato non  impedisce
alle parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato
misto. 
    5. Il comitato misto adotta i regolamenti interni, che  precisano
la composizione e le funzioni dei sottocomitati e  le  modalita'  del
loro funzionamento, sempre che esse non siano stabilite nel  presente
accordo. 
    6. E' istituito un sottocomitato per la cooperazione, che assiste
il comitato misto nell'esercizio delle  sue  funzioni  relative  alla
parte III del presente accordo. Inoltre, esso: 
      a) si occupa, su incarico  del  comitato  misto,  di  qualsiasi
questione relativa alla cooperazione; 
      b) segue l'attuazione generale della  parte  III  del  presente
accordo; 
      c) discute  temi  di  cooperazione  che  possono  influire  sul
funzionamento della parte III del presente accordo.