Art. 83. Sottocomitati 1. Il comitato misto puo' decidere di costituire sottocomitati che possano coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni. Puo' decidere di modificare i compiti assegnati ai sottocomitati o disporne lo scioglimento. 2. I sottocomitati si riuniscono, al livello opportuno, una volta l'anno oppure su richiesta di una delle parti o del comitato misto. Le riunioni presenziali si tengono in alternanza a Bruxelles o a Cuba. Le riunioni si possono inoltre tenere utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico a disposizione delle parti. 3. I sottocomitati sono presieduti a turno da un rappresentante delle parti per un anno. 4. L'istituzione o l'esistenza di un sottocomitato non impedisce alle parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato misto. 5. Il comitato misto adotta i regolamenti interni, che precisano la composizione e le funzioni dei sottocomitati e le modalita' del loro funzionamento, sempre che esse non siano stabilite nel presente accordo. 6. E' istituito un sottocomitato per la cooperazione, che assiste il comitato misto nell'esercizio delle sue funzioni relative alla parte III del presente accordo. Inoltre, esso: a) si occupa, su incarico del comitato misto, di qualsiasi questione relativa alla cooperazione; b) segue l'attuazione generale della parte III del presente accordo; c) discute temi di cooperazione che possono influire sul funzionamento della parte III del presente accordo.