(Accordo-art. 84)
                              Art. 84. 
 
                       Definizione di «parti» 
 
    Ai fini del presente accordo, per «parti» si  intendono  l'Unione
europea o i suoi Stati membri oppure l'Unione europea e i suoi  Stati
membri, conformemente alle rispettive competenze, da una parte, e  la
Repubblica di Cuba, dall'altra.