Art. 85. Adempimento degli obblighi 1. Le parti adottano le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo e ne assicurano la conformita' con gli obiettivi in esso stabiliti. 2. Se una parte ritiene che un'altra sia venuta meno agli obblighi derivanti dal presente accordo puo' adottare misure adeguate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa presenta al consiglio congiunto, entro trenta giorni, tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione accettabile per le parti. Nella scelta delle misure da adottare, si privilegiano quelle che meno interferiscono con l'attuazione del presente accordo. Tali misure sono comunicate senza indugio all'altra parte e, se quest'ultima lo richiede, sono oggetto di consultazioni in sede di comitato misto. 3. Le parti convengono che per «casi particolarmente urgenti» di cui al paragrafo 2 si intendono i casi di violazione sostanziale del presente accordo ad opera di una delle parti. Le parti convengono inoltre che per «misure adeguate» di cui al paragrafo 2 si intendono misure adottate conformemente al diritto internazionale. Resta inteso che la sospensione costituisce la misura di ultima istanza. Per violazione sostanziale del presente accordo si intende: a) una denuncia integrale o parziale del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale; b) la violazione degli elementi essenziali del presente accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 5, e all'articolo 7. 4. Se una parte adotta una misura in un caso particolarmente urgente, l'altra puo' chiedere la convocazione di una riunione urgente delle parti da tenersi entro quindici giorni.