(Accordo-art. 85)
                              Art. 85. 
 
                     Adempimento degli obblighi 
 
    1. Le parti adottano le misure generali o  specifiche  necessarie
per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo  e  ne
assicurano la conformita' con gli obiettivi in esso stabiliti. 
    2. Se una  parte  ritiene  che  un'altra  sia  venuta  meno  agli
obblighi  derivanti  dal  presente  accordo  puo'   adottare   misure
adeguate.  Prima  di  procedere,   fatta   eccezione   per   i   casi
particolarmente urgenti, essa presenta al consiglio congiunto,  entro
trenta  giorni,  tutte  le  informazioni  necessarie  per  un   esame
approfondito della  situazione  al  fine  di  trovare  una  soluzione
accettabile per le parti. Nella scelta delle misure da  adottare,  si
privilegiano quelle che  meno  interferiscono  con  l'attuazione  del
presente accordo. Tali misure sono comunicate senza indugio all'altra
parte e, se quest'ultima lo richiede, sono oggetto  di  consultazioni
in sede di comitato misto. 
    3. Le parti convengono che per «casi particolarmente urgenti»  di
cui al paragrafo 2 si intendono i casi di violazione sostanziale  del
presente accordo ad opera di una delle  parti.  Le  parti  convengono
inoltre che per «misure adeguate» di cui al paragrafo 2 si  intendono
misure adottate conformemente al diritto internazionale. Resta inteso
che la sospensione costituisce  la  misura  di  ultima  istanza.  Per
violazione sostanziale del presente accordo si intende: 
      a) una denuncia integrale o parziale del presente  accordo  non
sancita dalle norme generali del diritto internazionale; 
      b) la violazione degli elementi essenziali del presente accordo
di cui all'articolo 1, paragrafo 5, e all'articolo 7. 
    4. Se una parte adotta una  misura  in  un  caso  particolarmente
urgente, l'altra  puo'  chiedere  la  convocazione  di  una  riunione
urgente delle parti da tenersi entro quindici giorni.