Art. 86. Entrata in vigore, applicazione a titolo provvisorio, durata e denuncia 1. Il presente accordo e' approvato dalle parti conformemente alle rispettive procedure giuridiche interne. 2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne di cui al paragrafo 1. 3. Fatto salvo il paragrafo 2, l'Unione europea e Cuba applicano il presente accordo, integralmente o in parte, a titolo provvisorio, come stabilito al presente paragrafo, in attesa della sua entrata in vigore e conformemente alle rispettive legislazioni e procedure interne applicabili. L'applicazione a titolo provvisorio ha inizio il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l'Unione europea e Cuba si sono notificate reciprocamente: a) per l'Unione, l'espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine, con l'indicazione delle parti dell'accordo che si applicano a titolo provvisorio; b) per Cuba, l'espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine, confermando il proprio consenso all'applicazione a titolo provvisorio delle parti in questione dell'accordo. 4. Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle parti puo' notificare per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciare il presente accordo. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di notifica. 5. Le notifiche a norma del presente articolo sono inviate, nel caso dell'Unione europea, al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e, nel caso della Repubblica di Cuba, al Ministero cubano degli affari esteri, depositari del presente accordo.