(Accordo-art. 86)
                              Art. 86. 
 
Entrata in  vigore,  applicazione  a  titolo  provvisorio,  durata  e
                              denuncia 
 
    1. Il presente accordo e'  approvato  dalle  parti  conformemente
alle rispettive procedure giuridiche interne. 
    2. Il presente accordo  entra  in  vigore  il  primo  giorno  del
secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono  notificate
reciprocamente l'avvenuto  espletamento  delle  procedure  giuridiche
interne di cui al paragrafo 1. 
    3. Fatto salvo il paragrafo 2, l'Unione europea e Cuba  applicano
il presente accordo, integralmente o in parte, a titolo  provvisorio,
come stabilito al presente paragrafo, in attesa della sua entrata  in
vigore e  conformemente  alle  rispettive  legislazioni  e  procedure
interne applicabili. 
    L'applicazione a titolo provvisorio ha inizio il primo giorno del
secondo mese successivo alla data in cui l'Unione europea e  Cuba  si
sono notificate reciprocamente: 
      a)  per  l'Unione,  l'espletamento  delle   procedure   interne
necessarie a tal fine, con l'indicazione delle parti dell'accordo che
si applicano a titolo provvisorio; 
      b) per Cuba, l'espletamento delle procedure interne  necessarie
a tal fine, confermando il proprio consenso all'applicazione a titolo
provvisorio delle parti in questione dell'accordo. 
    4. Il presente accordo e' concluso  per  un  periodo  illimitato.
Ciascuna delle parti puo' notificare per iscritto all'altra parte  la
propria intenzione di denunciare il presente accordo. La denuncia  ha
effetto sei mesi dopo la data di notifica. 
    5. Le notifiche a norma del presente articolo sono  inviate,  nel
caso dell'Unione europea,  al  segretariato  generale  del  Consiglio
dell'Unione  europea  e,  nel  caso  della  Repubblica  di  Cuba,  al
Ministero  cubano  degli  affari  esteri,  depositari  del   presente
accordo.