(Accordo-art. 87)
                              Art. 87. 
 
                              Modifica 
 
    Il presente  accordo  puo'  essere  modificato  mediante  accordo
scritto tra le parti.  Le  modifiche  entrano  in  vigore  alla  data
convenuta dalle parti e una volta espletati i rispettivi  obblighi  e
adempimenti giuridici.