(Accordo-art. 89)
                              Art. 89. 
 
                         Testi facenti fede 
 
    Il presente accordo e' redatto in duplice esemplare nelle  lingue
bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese,  francese,  greca,
inglese, italiana, lettone, lituana, maltese,  neerlandese,  polacca,
portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese,  tedesca  e
ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede. 
    In fede di che i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati,  hanno
firmato il presente accordo. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico