(Accordo-art. 9)
                               Art. 9. 
 
               Gravi crimini di portata internazionale 
 
    1. Le parti ribadiscono che  i  crimini  piu'  gravi,  motivo  di
allarme per l'intera comunita' internazionale, non dovrebbero  essere
lasciati impuniti e che dovrebbero  essere  perseguiti  adottando,  a
seconda dei casi, provvedimenti a livello interno  o  internazionale,
anche presso la Corte penale internazionale. 
    2. Le parti ribadiscono l'importanza  della  cooperazione  con  i
corrispondenti organi giurisdizionali in conformita' delle rispettive
disposizioni legislative e degli obblighi internazionali applicabili. 
    3. Le parti convengono che gli obiettivi e i principi della Carta
delle Nazioni Unite e del diritto internazionale sono essenziali  per
l'esistenza di una giurisdizione penale  internazionale  efficace  ed
equa, complementare ai sistemi giudiziari nazionali. 
    4. Le parti convengono di cooperare  al  fine  di  potenziare  il
quadro giuridico atto a prevenire e a punire i  crimini  piu'  gravi,
motivo di allarme per la comunita' internazionale, anche mediante  la
condivisione di esperienze e lo sviluppo delle capacita'  in  settori
definiti di comune accordo.