Art. 9. Gravi crimini di portata internazionale 1. Le parti ribadiscono che i crimini piu' gravi, motivo di allarme per l'intera comunita' internazionale, non dovrebbero essere lasciati impuniti e che dovrebbero essere perseguiti adottando, a seconda dei casi, provvedimenti a livello interno o internazionale, anche presso la Corte penale internazionale. 2. Le parti ribadiscono l'importanza della cooperazione con i corrispondenti organi giurisdizionali in conformita' delle rispettive disposizioni legislative e degli obblighi internazionali applicabili. 3. Le parti convengono che gli obiettivi e i principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale sono essenziali per l'esistenza di una giurisdizione penale internazionale efficace ed equa, complementare ai sistemi giudiziari nazionali. 4. Le parti convengono di cooperare al fine di potenziare il quadro giuridico atto a prevenire e a punire i crimini piu' gravi, motivo di allarme per la comunita' internazionale, anche mediante la condivisione di esperienze e lo sviluppo delle capacita' in settori definiti di comune accordo.