Art. 10 
 
Cooperazione tra ANSFISA, ERA e le altre autorita' nazionali preposte
  alla sicurezza per il rilascio dei certificati di sicurezza unici. 
 
  1. Per le attivita' di cui all'articolo 9,  comma  5,  l'ANSFISA  e
l'ERA  concludono  uno  o  piu'  accordi  di  cooperazione  a   norma
dell'articolo 76 del  regolamento  (UE)  2016/796,  prima  che  l'ERA
svolga i compiti di certificazione in  conformita'  all'articolo  31,
comma 3, della direttiva (UE) 2016/798. Gli accordi  di  cooperazione
sono accordi specifici o accordi quadro e possono  coinvolgere  anche
una o piu' autorita' nazionali preposte alla sicurezza. 
  2.  Gli  accordi  di  cooperazione   contengono   una   descrizione
dettagliata dei  compiti  e  delle  condizioni  per  i  risultati  da
ottenere,  i  limiti  di  tempo  per  la  loro  realizzazione  e  una
ripartizione delle tariffe.  Possono  includere  altresi'  specifiche
disposizioni sulla cooperazione nel caso di reti che  necessitano  di
conoscenze specifiche per ragioni geografiche o storiche, al fine  di
ridurre gli oneri e i costi amministrativi a carico del richiedente. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (UE)
          2016/796 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2016/798 si veda nelle note alle premesse.