Art. 10 Cooperazione tra ANSFISA, ERA e le altre autorita' nazionali preposte alla sicurezza per il rilascio dei certificati di sicurezza unici. 1. Per le attivita' di cui all'articolo 9, comma 5, l'ANSFISA e l'ERA concludono uno o piu' accordi di cooperazione a norma dell'articolo 76 del regolamento (UE) 2016/796, prima che l'ERA svolga i compiti di certificazione in conformita' all'articolo 31, comma 3, della direttiva (UE) 2016/798. Gli accordi di cooperazione sono accordi specifici o accordi quadro e possono coinvolgere anche una o piu' autorita' nazionali preposte alla sicurezza. 2. Gli accordi di cooperazione contengono una descrizione dettagliata dei compiti e delle condizioni per i risultati da ottenere, i limiti di tempo per la loro realizzazione e una ripartizione delle tariffe. Possono includere altresi' specifiche disposizioni sulla cooperazione nel caso di reti che necessitano di conoscenze specifiche per ragioni geografiche o storiche, al fine di ridurre gli oneri e i costi amministrativi a carico del richiedente.
Note all'art. 10: - Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) 2016/796 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/798 si veda nelle note alle premesse.