Art. 11 
 
                     Autorizzazione di sicurezza 
                   dei gestori dell'infrastruttura 
 
  1.  Per  poter   gestire   e   far   funzionare   un'infrastruttura
ferroviaria,   ogni   gestore   dell'infrastruttura   deve   ottenere
un'autorizzazione  di  sicurezza  dall'ANSFISA.  Le  richieste  e  la
relativa documentazione allegata sono  redatte  in  lingua  italiana.
L'ANSFISA definisce i requisiti delle autorizzazioni di sicurezza e i
documenti prescritti sotto forma di linee guida per  la  compilazione
della domanda. 
  2. L'autorizzazione di sicurezza attesta l'accettazione del sistema
di gestione della sicurezza del gestore  dell'infrastruttura  di  cui
all'articolo 8,  e  contiene  le  procedure  e  le  disposizioni  per
soddisfare  i  requisiti   necessari   per   la   progettazione,   la
manutenzione  e  il  funzionamento,  in  condizioni   di   sicurezza,
dell'infrastruttura  ferroviaria,  compresi  la  manutenzione  e   il
funzionamento  del  sistema  di   controllo   del   traffico   e   di
segnalamento. Tale autorizzazione puo' contenere  limitazioni  ovvero
prescrizioni per parti limitate dell'infrastruttura. 
  3. L'autorizzazione di sicurezza ha una validita' di cinque anni  e
puo' essere rinnovata su richiesta del  gestore  dell'infrastruttura.
Essa e' aggiornata integralmente o  parzialmente  ogniqualvolta  sono
apportate  modifiche  sostanziali  ai  sottosistemi   infrastruttura,
segnalamento od energia ovvero ai principi  che  ne  disciplinano  il
funzionamento  e  la  manutenzione.  Il  gestore  dell'infrastruttura
informa senza indugio l'ANSFISA in merito ad ogni modifica apportata. 
  4. L'ANSFISA puo' prescrivere la revisione  dell'autorizzazione  di
sicurezza in seguito a modifiche sostanziali del quadro normativo  in
materia  di  sicurezza.  Inoltre,  se   ritiene   che   il   titolare
dell'autorizzazione di sicurezza  non  soddisfi  piu'  le  pertinenti
condizioni, l'ANSFISA revoca l'autorizzazione  motivando  la  propria
decisione. 
  5. L'ANSFISA decide in merito a una domanda  di  autorizzazione  di
sicurezza senza indugio  e  in  ogni  caso  entro  quattro  mesi  dal
ricevimento di tutte le informazioni prescritte e delle  informazioni
supplementari richieste che sono state presentate dal richiedente. 
  6. L'ANSFISA notifica all'ERA, senza indugio e in ogni  caso  entro
due settimane, il rilascio, il rinnovo, la modifica o la revoca delle
autorizzazioni di sicurezza. La notifica riporta la  denominazione  e
la  sede  del  gestore  dell'infrastruttura,  la  data  di  rilascio,
l'ambito   di   applicazione    e    il    periodo    di    validita'
dell'autorizzazione di sicurezza e, in caso di revoca, la motivazione
della decisione. 
  7. Nel caso di infrastrutture transfrontaliere,  l'ANSFISA  coopera
con le competenti autorita' nazionali preposte alla sicurezza ai fini
del rilascio delle autorizzazioni di sicurezza, anche nel rispetto di
eventuali accordi cogenti tra Stati ed autorita' nazionali. 
  8. Per  il  rilascio  dell'autorizzazione  di  sicurezza  l'ANSFISA
applica diritti commisurati ai costi sostenuti per l'istruttoria, per
le verifiche, per i controlli e per le procedure di certificazione.