Art. 12 
 
                Accesso alle strutture di formazione 
 
  1. L'ANSFISA provvede affinche' le imprese ferroviarie e i  gestori
dell'infrastruttura nonche' il loro personale addetto  a  compiti  di
sicurezza  essenziali  beneficino  di   un   accesso   equo   e   non
discriminatorio alle strutture di formazione, qualora tale formazione
sia necessaria per l'esercizio dei servizi sul sistema ferroviario. I
servizi  di  formazione  comprendono  la  formazione  relativa   alla
necessaria  conoscenza  delle  linee,   alle   regole   e   procedure
d'esercizio, al sistema di controllo-comando e segnalamento  ed  alle
procedure d'emergenza applicate sulle linee.  Qualora  i  servizi  di
formazione  non  includano  esami  e  il  rilascio  di   certificati,
l'ANSFISA provvede affinche' il personale delle imprese ferroviarie e
dei gestori dell'infrastruttura abbiano accesso alle procedure per il
rilascio dei certificati. L'ANSFISA provvede affinche' i  servizi  di
formazione soddisfino i  requisiti  contenuti  rispettivamente  nella
direttiva 2007/59/CE, nelle  STI  o  nelle  norme  nazionali  di  cui
all'articolo 7, comma 3, lettera e) del presente decreto. 
  2.  L'ANSFISA  provvede  al  riconoscimento  delle   strutture   di
formazione e  vigila  sulla  loro  attivita'.  Nel  caso  in  cui  le
strutture  di  formazione  siano  accessibili   soltanto   attraverso
un'unica impresa ferroviaria o un unico gestore  dell'infrastruttura,
l'ANSFISA provvede affinche' le altre imprese ferroviarie vi  possano
accedere ad un prezzo ragionevole  e  non  discriminatorio,  che  sia
proporzionato ai costi e che possa includere un margine di profitto. 
  3.  All'atto  dell'assunzione  di  nuovi   macchinisti,   personale
viaggiante e personale addetto a compiti di sicurezza essenziali,  le
imprese ferroviarie e i  gestori  dell'infrastruttura  possono  tener
conto, anche sulla  base  di  quanto  stabilito  dall'ANSFISA,  della
formazione, delle qualifiche e dell'esperienza acquisite dagli stessi
in precedenza presso altre imprese ferroviarie.  A  tal  fine,  detto
personale ha diritto ad avere accesso, ottenere copia  e  trasmettere
tutti i documenti che ne certifichino la formazione, le qualifiche  e
l'esperienza. 
  4. Ogni impresa ferroviaria e ogni gestore  dell'infrastruttura  e'
responsabile del livello di formazione e delle qualifiche del proprio
personale incaricato di attivita' di sicurezza essenziali. 
 
          Note all'art. 12: 
              - La direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  relativa  alla  certificazione  dei  macchinisti
          addetti alla  guida  di  locomotori  e  treni  sul  sistema
          ferroviario della Comunita' e' pubblicata nella G.U.U.E.  3
          dicembre 2007, n. L 315.