Art. 15 
 
                  Principi che regolano l'attivita' 
                   e il funzionamento dell'ANSFISA 
 
  1. Nei limiti della propria dotazione  organica,  il  funzionamento
dell'ANSFISA, per le funzioni in  ambito  ferroviario  e'  assicurato
anche con l'utilizzazione di un numero non superiore a dodici  unita'
di personale proveniente dai ruoli del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, in regime di comando, in possesso delle competenze e
dei  requisiti  di  professionalita'  ed  esperienza  necessari   per
l'espletamento delle funzioni assegnate. 
  2. L'ANSFISA utilizza anche gli immobili precedentemente in uso  da
parte di ANSF, con contratti,  convenzioni  e  accordi  stipulati  ai
sensi del decreto legislativo  n.  162  del  2007.  Al  funzionamento
dell'ANSFISA si provvede anche nei limiti delle seguenti risorse: 
    a)  le  entrate  proprie,  costituite  dai   proventi   derivanti
dall'esercizio delle  attivita'  dirette  di  servizio  previste  dal
presente decreto e dagli introiti previsti nel  proprio  regolamento.
Tali  entrate  sono  riscosse  direttamente  dall'ANSFISA  e  vengono
destinate  all'implementazione  delle  attivita'  e  delle  dotazioni
istituzionali; 
    b) l'incremento dell'1 per cento dei canoni di accesso alla  rete
ferroviaria,  corrisposti  dalle  imprese  ferroviarie   ai   gestori
dell'infrastruttura, dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto. I gestori delle infrastrutture erogano all'ANSFISA l'importo
corrispondente  al  suddetto  incremento  dei  canoni  in  due   rate
semestrali,  nei  mesi  di  maggio  e  novembre,  sulla  base   della
programmazione annuale dei traffici.  Con  la  prima  rata  dell'anno
successivo   viene   conguagliato   l'importo   relativo   all'esatto
consuntivo dell'anno precedente. Entro  il  28  febbraio  di  ciascun
anno, i gestori presentano ad ANSFISA la dichiarazione dei  pagamenti
previsti per l'anno corrente e per i due anni successivi; 
    c) per le reti per le quali non e' previsto un canone di accesso,
ANSFISA fissa i criteri in base ai quali gli esercenti  corrispondono
gli importi alla medesima a copertura degli oneri per i servizi resi.
Tali oneri sono determinati  in  relazione  alla  natura  della  rete
interessata  e  rispondono  a  criteri   di   trasparenza,   equita',
pertinenza ed efficienza. Inoltre, nella determinazione  degli  oneri
medesimi,  l'ANSFISA  consulta   gli   enti   pubblici   territoriali
competenti  e,  per  gli  aspetti  di  competenza,   l'Autorita'   di
regolazione dei trasporti; 
    d) uno stanziamento pari a euro 5.686.476 per l'anno 2019 e  euro
7.686.476 a decorrere dall'anno 2020, iscritto su  apposito  capitolo
dello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          del 10  agosto  2007,  n.  162  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.