Art. 17 
 
                            Supervisione 
 
  1.  L'ANSFISA  vigila  sul  rispetto,  da   parte   delle   imprese
ferroviarie   e   dei   gestori   dell'infrastruttura,   dell'obbligo
permanente di usare un sistema di gestione della  sicurezza,  di  cui
all'articolo 8. A tal fine e per la supervisione di cui  all'articolo
6, comma 1, lettera c),  della  direttiva  (UE)  2016/798,  l'ANSFISA
applica i principi enunciati nel pertinente CSM provvedendo affinche'
le attivita' di supervisione comprendano, in particolare, la verifica
dell'applicazione, da parte delle imprese ferroviarie e  dei  gestori
dell'infrastruttura, del sistema di  gestione  della  sicurezza,  per
monitorarne l'efficacia, di singoli elementi o di  elementi  parziali
del sistema  di  gestione  della  sicurezza,  fra  cui  le  attivita'
operative, i servizi di manutenzione, la fornitura di materiale e  il
ricorso a imprese appaltatrici, per monitorarne l'efficacia,  nonche'
dei pertinenti  CSM  di  cui  all'articolo  6  della  direttiva  (UE)
2016/798. Le relative attivita' di supervisione si applicano anche ai
soggetti responsabili della manutenzione,  nel  caso  in  cui  questi
siano anche imprese ferroviarie o gestori infrastruttura. 
  2. Almeno due mesi prima dell'inizio di qualsiasi  nuova  attivita'
di  trasporto  ferroviario,  le  imprese  ferroviarie  ne   informano
l'ANSFISA per consentire a quest'ultima di pianificare  le  attivita'
di  supervisione.  Le  imprese  ferroviarie  forniscono  inoltre  una
ripartizione delle categorie di personale e dei tipi di veicoli. 
  3. Il titolare di un certificato di sicurezza unico  informa  senza
indugio l'ANSFISA in merito ad ogni modifica rilevante rispetto  alle
informazioni che hanno portato al rilascio del certificato stesso. 
  4. Il monitoraggio del rispetto delle norme relative all'orario  di
lavoro, ai tempi di guida e di riposo dei  macchinisti  e'  garantito
dalle competenti strutture territoriali del Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali  che  cooperano  con  l'ANSFISA  al  fine  di
consentire  a  quest'ultima  di  svolgere   il   proprio   ruolo   di
supervisione della sicurezza ferroviaria. 
  5. Se l'ANSFISA constata che  il  titolare  di  un  certificato  di
sicurezza  unico   non   soddisfa   piu'   le   condizioni   per   la
certificazione,  chiede  all'ERA  di   limitare   o   revocare   tale
certificato. Tutte le competenti autorita'  nazionali  preposte  alla
sicurezza sono informate immediatamente dall'ERA che,  se  decide  di
limitare o revocare il  certificato  di  sicurezza  unico,  invia  la
propria motivata  decisione.  In  caso  di  disaccordo  tra  l'ERA  e
l'ANSFISA si applica la procedura di arbitrato di cui all'articolo 9,
comma 6. Se da questa risulta che il certificato di  sicurezza  unico
non e' ne' limitato ne' revocato le misure di sicurezza temporanee di
cui al comma 6 sono sospese. Qualora sia stata l'ANSFISA a rilasciare
il certificato di sicurezza unico a norma dell'articolo 9,  comma  8,
essa puo' limitare o revocare detto certificato motivando la  propria
decisione  e  informandone  l'ERA.  Il  soggetto  al  quale  l'ERA  o
l'ANSFISA abbiano limitato o revocato il certificato, ha  il  diritto
di proporre ricorso a norma dell'articolo 9, comma 9. 
  6. Se, durante le attivita' di supervisione, l'ANSFISA individua un
rischio grave per la sicurezza puo'  in  qualsiasi  momento  disporre
misure  di  sicurezza  temporanee,  anche  limitando  o   sospendendo
immediatamente le relative operazioni. Se il certificato di sicurezza
unico  e'   stato   rilasciato   dall'ERA,   l'ANSFISA   la   informa
immediatamente e fornisce le prove a sostegno della sua decisione. Se
l'ERA riscontra che il titolare di un certificato non  soddisfa  piu'
le condizioni di certificazione limita o revoca  immediatamente  tale
certificato. Se l'ERA riscontra che le misure applicate  dall'ANSFISA
sono sproporzionate puo' chiederle di revocare  o  di  adattare  tali
misure. L'ERA e  l'ANSFISA  cooperano  al  fine  di  raggiungere  una
valutazione mutuamente accettabile e se necessario coinvolgono  anche
l'impresa ferroviaria nel processo.  Qualora  quest'ultima  procedura
fallisca le misure temporanee poste in essere dall'ANSFISA restano in
vigore. La decisione dell'ANSFISA concernente le misure di  sicurezza
temporanee  e'  soggetta  a  sindacato   giurisdizionale   ai   sensi
dell'articolo 18, comma 4. Se la durata di una  misura  di  sicurezza
temporanea e' superiore a  tre  mesi,  l'ANSFISA  chiede  all'ERA  di
limitare o revocare il certificato di sicurezza unico e si applica la
procedura di cui al comma 5. 
  7.   L'ANSFISA   sottopone   a    supervisione    i    sottosistemi
infrastruttura, energia e controllo-comando e segnalamento a terra, e
ne controlla la conformita' con i requisiti  essenziali.  Se  ritiene
che il gestore dell'infrastruttura  titolare  dell'autorizzazione  di
sicurezza non  soddisfi  piu'  le  pertinenti  condizioni,  l'ANSFISA
limita o revoca l'autorizzazione motivando la propria  decisione.  In
caso  di  infrastrutture  transfrontaliere,  l'ANSFISA  realizza   le
proprie attivita'  di  supervisione  in  cooperazione  con  le  altre
autorita' nazionali preposte alla sicurezza competenti. 
  8.  Nel  sottoporre  a  supervisione  l'efficacia  dei  sistemi  di
gestione della sicurezza  dei  gestori  dell'infrastruttura  e  delle
imprese ferroviarie, l'ANSFISA puo' tener conto delle prestazioni  in
termini di sicurezza dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, del
presente decreto e, se del caso, dei centri di formazione di  cui  al
decreto legislativo n. 247 del 2010, nella  misura  in  cui  le  loro
attivita' abbiano un impatto sulla sicurezza ferroviaria. Il presente
comma  si  applica  fatta  salva  la  responsabilita'  delle  imprese
ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura di cui all'articolo  4,
comma 3, del presente decreto. 
  9. Nel caso in cui un'impresa ferroviaria eserciti la sua attivita'
in piu' Stati membri, l'ANSFISA coopera con  le  autorita'  nazionali
preposte alla sicurezza coinvolte per coordinare le proprie attivita'
di supervisione, al fine di garantire la condivisione di informazioni
essenziali sull'impresa ferroviaria in questione, in particolare  per
quanto riguarda i rischi  noti  e  le  prestazioni  della  stessa  in
materia di sicurezza. L'ANSFISA comunica tali informazioni anche alle
altre autorita'  nazionali  preposte  alla  sicurezza  e  all'ERA  se
constata che l'impresa ferroviaria non adotta le necessarie misure di
controllo del rischio. Tale cooperazione garantisce  che  l'attivita'
di supervisione abbia una copertura sufficiente e che  siano  evitate
duplicazioni delle ispezioni e degli audit.  Le  autorita'  nazionali
preposte alla sicurezza coinvolte possono elaborare insieme un  piano
di supervisione congiunto al fine di assicurare che gli  audit  e  le
altre ispezioni siano effettuati regolarmente, tenendo conto del tipo
e della portata delle attivita' di trasporto in ciascuno degli  Stati
membri interessati. 
  10. L'ANSFISA puo'  inviare  notifiche  al  fine  di  richiamare  i
gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie, in caso di  non
conformita' agli obblighi di cui al comma 1. 
  11. L'ANSFISA utilizza le informazioni raccolte dall'ERA durante la
propria valutazione del fascicolo di cui all'articolo  10,  comma  5,
lettera a), della direttiva (UE) 2016/798, ai fini della supervisione
di  un'impresa  ferroviaria  dopo  il  rilascio  del  certificato  di
sicurezza unico, nonche' quelle  raccolte  durante  la  procedura  di
autorizzazione di sicurezza a norma dell'articolo 11, ai  fini  della
supervisione del gestore dell'infrastruttura. 
  12.  Ai  fini  del  rinnovo  dei  certificati  unici  di  sicurezza
rilasciati a norma dell'articolo 9, comma 8, e  delle  autorizzazioni
di sicurezza, l'ANSFISA utilizza le informazioni raccolte durante  le
attivita' di supervisione. 
  13.  L'ANSFISA  collabora  con  l'ERA  al  fine  di   adottare   le
disposizioni necessarie per coordinare  e  garantire  lo  scambio  di
tutte le informazioni di cui ai commi 10, 11 e 12. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2016/798 si veda nelle note alle premesse. 
              - Il decreto  legislativo  30  dicembre  2010,  n.  247
          (Attuazione  della  direttiva  2007/59/CE   relativa   alla
          certificazione  dei  macchinisti  addetti  alla  guida   di
          locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita')
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2011,  n.
          16, S.O.