Art. 19 
 
                          Relazione annuale 
 
  1. L'ANSFISA pubblica annualmente  una  relazione  sulle  attivita'
svolte nell'anno precedente  sulle  reti  interconnesse  del  sistema
ferroviario italiano e  la  trasmette,  entro  il  30  settembre,  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ERA. 
  2. La relazione di cui al comma 1 rende conto dei seguenti aspetti: 
    a) evoluzione della sicurezza ferroviaria, compresa una sintesi a
livello nazionale dei CSI, a norma dell'articolo 5, comma 1; 
    b) modifiche sostanziali intervenute nella legislazione  e  nella
regolamentazione  nazionale  in  materia  di  sicurezza  ferroviaria,
rappresentando, nel  rispetto  delle  norme  sulla  produzione  delle
fonti, l'eventuale esigenza  di  apportare  modifiche  legislative  e
regolamentari  nel  settore   di   competenza,   ulteriori   rispetto
all'ambito di cui all'articolo 7 commi 1 e 2; 
    c)   evoluzione   della    certificazione    di    sicurezza    e
dell'autorizzazione di sicurezza; 
    d)  risultati  ed  esperienza   acquisita   in   relazione   alla
supervisione dell'attivita' dei gestori dell'infrastruttura  e  delle
imprese ferroviarie, compresi il numero e l'esito delle  ispezioni  e
degli audit; 
    e) deroghe decise a norma dell'articolo 14; 
    f) esperienza acquisita dalle imprese ferroviarie e  dai  gestori
dell'infrastruttura nell'applicare i pertinenti CSM. 
  3. Con riferimento alle reti isolate dal punto di vista  funzionale
di cui all'articolo 2, comma 4, l'ANSFISA  pubblica  annualmente  una
relazione  sulle  attivita'  svolte  nell'anno   precedente,   e   la
trasmette, entro il 30 settembre, al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. Tale relazione contiene quantomeno informazioni  circa
l'evoluzione della  sicurezza  ferroviaria,  delle  certificazioni  e
delle autorizzazioni di  cui  al  Capo  VI,  nonche'  i  risultati  e
l'esperienza acquisita in relazione alla supervisione  dell'attivita'
dei soggetti che operano su tali reti, compresi il numero  e  l'esito
delle ispezioni e degli audit. 
  4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  entro  il  30
novembre di ogni anno, trasmette  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  e  al  Parlamento  la   relazione   sull'attivita'   svolta
dall'ANSFISA, relativamente all'anno precedente.