Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica all'intero  sistema  ferroviario,
che e' suddiviso in sottosistemi di natura strutturale e funzionale e
riguarda i requisiti di sicurezza  del  sistema  nel  suo  complesso,
compresa la  gestione  sicura  dell'infrastruttura  e  del  traffico,
nonche'    l'interazione    fra    imprese    ferroviarie,    gestori
dell'infrastruttura e altri soggetti nel sistema ferroviario. 
  2.  Restano  ferme   le   specifiche   competenze   del   Ministero
dell'interno  in  materia  di  soccorso  pubblico,   difesa   civile,
prevenzione incendi e altre attivita' assegnate  al  Corpo  nazionale
dei vigili del  fuoco,  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti in materia di norme tecniche costruttive delle opere civili
ed i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero della salute, con particolare riferimento  alle  condizioni
all'interno delle aree di cantiere. 
  3. Il presente decreto non si applica: 
    a) alle metropolitane; 
    b)  ai  tram  e  ai  veicoli  leggeri  su  rotaia,  nonche'  alle
infrastrutture utilizzate soltanto da tali veicoli; 
    c) alle infrastrutture ferroviarie private, ivi compresi i binari
di  raccordo  privati,  utilizzate  per  fini  non  commerciali   dal
proprietario o da un operatore per le loro  rispettive  attivita'  di
trasporto merci o per il trasporto di  persone,  nonche'  ai  veicoli
utilizzati esclusivamente su tali infrastrutture; 
    d) alle  infrastrutture  per  il  trasporto  leggero  su  rotaia,
utilizzate occasionalmente da  veicoli  ferroviari  nelle  condizioni
operative  del  sistema  di  trasporto  leggero  su  rotaia,  ove  e'
necessario  il  transito  di  quei  veicoli  soltanto   a   fini   di
connettivita'; 
    e) ai veicoli utilizzati principalmente sulle infrastrutture  per
il trasporto leggero su rotaia, ma attrezzati con  alcuni  componenti
ferroviari necessari per consentire il transito a tali veicoli su una
sezione confinata e limitata di infrastruttura ferroviaria soltanto a
fini di connettivita'. 
  4. Le reti ferroviarie isolate dal punto di  vista  funzionale  dal
resto del sistema ferroviario sono  quelle  concesse  dallo  Stato  e
quelle per le quali sono attribuite alle  regioni  le  funzioni  e  i
compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi  del  decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, adibite  a  servizi  ferroviari
locali  ordinariamente  espletati  con  distanziamento  regolato   da
segnali, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano.
Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, sono da
considerarsi isolate le reti che non figurano nell'Allegato A di  cui
al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 216 del 15 settembre 2016. A tali reti e ai soggetti  che  operano
su di esse, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli  7,
9, 10 e 11. Le modalita' applicative degli articoli 6,  8,  13  e  17
sono disciplinate dall'ANSFISA, ai sensi dell'articolo 16,  comma  2,
lettera bb). Sulle reti in cui esiste un solo soggetto integrato  che
gestisce l'infrastruttura ed effettua il  servizio  di  trasporto  in
esclusiva sulla propria rete, i compiti e le responsabilita'  che  il
presente decreto attribuisce ai gestori  dell'infrastruttura  e  alle
imprese ferroviarie  sono  da  considerarsi  attribuiti  al  soggetto
integrato esercente. Le disposizioni di cui al  presente  comma  sono
applicabili  nelle  regioni  a  statuto  speciale  e  nelle  Province
autonome di  Trento  e  Bolzano  compatibilmente  con  le  norme  dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. 
  5. Per le infrastrutture ferroviarie di cui  alla  legge  9  agosto
2017, n. 128, nonche' per i veicoli utilizzati esclusivamente su tali
infrastrutture, non trovano applicazione le disposizioni di cui  agli
articoli  7,  9,  10   e   11.   L'ANSFISA,   tenendo   conto   delle
caratteristiche  delle  ferrovie  turistiche  in  base  alla   tratta
ferroviaria, ai rotabili  e  al  servizio  di  trasporto,  indica  le
modalita' applicative delle prescrizioni di cui agli articoli  6,  8,
13 e 17. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il decreto  legislativo  19  novembre  1997,  n.  422
          (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di  funzioni
          e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a  norma
          dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10  dicembre  1997,  n.
          287. 
              - Il testo dell'allegato A  del  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e  dei  trasporti  5  agosto  2016  e'
          pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre
          2016. 
              - La legge 9 agosto  2017,  n.  128  (Disposizioni  per
          l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il  reimpiego
          di linee in disuso o in corso  di  dismissione  situate  in
          aree di particolare pregio naturalistico o archeologico) e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2017, n. 196.