Art. 20 
 
                  Organismo investigativo nazionale 
 
  1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  opera
l'Organismo   investigativo   nazionale,   di   seguito    «Organismo
investigativo»,  costituito   dalla   Direzione   generale   per   le
investigazioni  ferroviarie  e   marittime   prevista   dal   vigente
regolamento di organizzazione dello  stesso  Ministero.  Al  fine  di
garantirne la piena autonomia funzionale,  l'Organismo  investigativo
e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti e non rientra tra gli uffici di diretta collaborazione. 
  2. L'Organismo investigativo assolve ai  propri  compiti  in  piena
autonomia funzionale,  organizzativa  e  contabile,  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente.
L'Organismo investigativo, al quale e' preposto quale responsabile il
dirigente di livello generale della  Direzione  generale  di  cui  al
comma 1, si articola in un numero massimo di tre  uffici  di  livello
dirigenziale non generale. L'Organismo investigativo e'  indipendente
dall'ANSFISA,  da  qualsiasi  gestore  dell'infrastruttura,   impresa
ferroviaria, organismo  preposto  alla  determinazione  dei  diritti,
organismo preposto alla ripartizione delle capacita' e  organismo  di
valutazione della conformita', da qualsiasi ente di  regolamentazione
delle ferrovie, nonche' da qualsiasi altro soggetto i  cui  interessi
possano entrare in conflitto con i  compiti  assegnati  all'Organismo
investigativo.  Gli  investigatori  incaricati  sono  dipendenti  del
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  ed  esperti  esterni
designati dall'Organismo investigativo e  godono  delle  garanzie  di
indipendenza necessarie, disciplinate con decreto del Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  3.  L'ANSFISA,  i  gestori   dell'infrastruttura   e   le   imprese
ferroviarie hanno l'obbligo di segnalare immediatamente all'Organismo
investigativo, tutti gli incidenti e inconvenienti che si  verificano
nel  sistema  ferroviario  e  di  fornire   tutte   le   informazioni
disponibili. Ove ne ricorrano i  presupposti,  le  segnalazioni  sono
aggiornate non appena diventino disponibili le informazioni mancanti.
Nelle ventiquattro ore  successive  essi  provvedono  inoltre  a  dar
seguito  alla  segnalazione  con  un  sommario  rapporto  descrittivo
dell'incidente o dell'inconveniente. Sulla  base  delle  segnalazioni
ricevute relative a un incidente o a  un  inconveniente,  l'Organismo
investigativo  valuta  se  avviare  l'indagine  entro  due  mesi  dal
ricevimento della segnalazione, nominando gli investigatori  preposti
all'indagine medesima. 
  4. Oltre ai compiti assegnatigli dal presente decreto,  l'Organismo
investigativo puo' indagare su incidenti e  inconvenienti  ferroviari
diversi da quelli indicati nell'articolo  21  oppure  su  eventi  sui
sistemi di trasporto ad impianti  fissi  diversi  dagli  incidenti  e
inconvenienti ferroviari. 
  5.  Ai  sensi  dell'articolo  15-ter,  comma  4,  lettera  a)   del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con  modificazioni
dalla legge  4  dicembre  2017,  n.  172,  l'Organismo  investigativo
provvede  ad  effettuare  le  investigazioni  anche  sugli  incidenti
occorsi sulle reti  funzionalmente  isolate  dal  resto  del  sistema
ferroviario e adibite unicamente a servizi passeggeri locali,  urbani
o suburbani, nonche' sugli incidenti che si verificano sui sistemi di
trasporto ad impianti fissi, applicando i criteri e le  procedure  di
investigazione definiti al presente Capo. 
  6. Ferme restando le specifiche competenze del Nucleo investigativo
antincendi del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  l'Organismo
investigativo puo' avvalersi anche dei corpi tecnici dello Stato e di
altre  organizzazioni   specializzate,   sulla   base   di   apposite
convenzioni. Inoltre, se necessario e purche' non ne sia  compromessa
l'indipendenza,  puo'   richiedere   l'assistenza   degli   organismi
investigativi di altri Stati membri  o  dell'ERA,  per  consulenze  o
ispezioni tecniche, analisi o valutazioni. 
  7. L'Organismo investigativo istituisce,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, un elenco di  esperti  in  materia  di
tecnica   e   normativa   ferroviaria   indipendenti   dai    gestori
dell'infrastruttura, dalle imprese ferroviarie e dall'ANSFISA,  anche
esterni all'Amministrazione, che, in  caso  di  incidenti,  incidenti
gravi e inconvenienti, possano essere  individuati  per  svolgere  il
ruolo  di  investigatori  incaricati.  Gli  esperti  esterni  possono
provenire dall'Universita', dal Genio  ferrovieri  o  avere  maturato
esperienze specifiche quali  dipendenti  non  piu'  in  servizio  del
Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   di   imprese
ferroviarie,  gestori  delle  infrastrutture,  aziende  costruttrici,
soggetti responsabili della manutenzione od organismi di  valutazione
della conformita'. Al fine di poter garantire l'accesso alle migliori
e  piu'  alte  specializzazioni,  l'incarico  di   investigatore   e'
compatibile col regime di  tempo  pieno  eventualmente  svolto  dagli
esperti nella loro attivita' principale. L'incarico di  investigatore
e' conferito agli  esperti  esterni  previa  verifica  dei  requisiti
previsti dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165 e successive modificazioni e dal  decreto  legislativo  8  aprile
2013, n. 39 per quanto attiene l'assenza di conflitto  di  interesse,
l'inconferibilita'   e   l'incompatibilita'   connessi   all'incarico
assegnato. 
  8. L'Organismo investigativo procede  con  gli  organismi  analoghi
degli altri Stati membri ad  un  attivo  scambio  di  opinioni  e  di
esperienze  al  fine  di  sviluppare  metodi  investigativi   comuni,
elaborare  principi  comuni  di  sorveglianza  sull'attuazione  delle
raccomandazioni in materia di sicurezza e di adeguamento al progresso
tecnico  e  scientifico.  L'Organismo  investigativo  partecipa  alle
attivita' degli organismi di  coordinamento  europei  e,  nei  limiti
degli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio,  a  seminari  tecnici  e
conferenze di settore nazionali e  internazionali.  Con  il  sostegno
dell'ERA,  collabora  inoltre,  alla  definizione  del  programma  di
valutazione di cui all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE)
2016/796, e  vi  partecipa  in  modo  da  monitorarne  l'efficacia  e
l'indipendenza.  L'Organismo  investigativo  pubblica  sulla  propria
pagina  del  sito  web  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti il programma comune di valutazione ed i relativi criteri di
revisione e una relazione annuale sul programma, in cui  siano  messi
in  evidenza  i  punti  di  forza  individuati  e  le   proposte   di
miglioramento.  Le  relazioni  sulla  valutazione  inter  pares  sono
fornite a tutti gli organismi investigativi  e  all'ERA,  secondo  le
modalita'  definite  nel  programma  stesso.  Tali   relazioni   sono
pubblicate su base volontaria. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Per il testo dell'art. 15-ter  del  decreto-legge  16
          ottobre 2017, n. 148 si veda nelle note all'art.  16.Per  i
          riferimenti normativi della legge 4 dicembre 2017,  n.  172
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'art.  53  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del
          lavoro alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche)
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.  106,
          S.O. cosi' recita: 
              «Art.  53  (Incompatibilita',  cumulo  di  impieghi   e
          incarichi - Art. 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993,
          come modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n.  358
          del 1993, convertito dalla  legge  n.  448  del  1993,  poi
          dall'art. 1 del decreto-legge n. 361 del  1995,  convertito
          con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995,  e,  infine,
          dall'art. 26 del decreto legislativo n. 80 del 1998 nonche'
          dall'art. 16 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1.
          Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici  la  disciplina
          delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60 e seguenti
          del testo unico approvato con decreto del Presidente  della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga  prevista
          dall'art. 23-bis  del  presente  decreto,  nonche',  per  i
          rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'art. 6, comma  2,
          del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  17
          marzo 1989, n. 117 e dall'art. 1, commi 57 e seguenti della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme  altresi'  le
          disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1,  273,  274,
          508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.
          297, all'art. 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992,
          n. 498, all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre  1991,
          n.  412,  ed  ogni  altra   successiva   modificazione   ed
          integrazione della relativa disciplina. 
              1-bis.  Non  possono  essere  conferiti  incarichi   di
          direzione di strutture deputate alla gestione del personale
          a soggetti che rivestano o abbiano rivestito  negli  ultimi
          due anni cariche in partiti politici  o  in  organizzazioni
          sindacali  o  che  abbiano  avuto  negli  ultimi  due  anni
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni. 
              2. Le pubbliche amministrazioni non  possono  conferire
          ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e  doveri
          di  ufficio,  che  non  siano  espressamente   previsti   o
          disciplinati da legge o altre fonti normative,  o  che  non
          siano espressamente autorizzati. 
              3.  Ai  fini  previsti  dal  comma  2,   con   appositi
          regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art.  17,  comma  2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400,  sono  individuati  gli
          incarichi  consentiti  e  quelli  vietati   ai   magistrati
          ordinari, amministrativi,  contabili  e  militari,  nonche'
          agli avvocati e procuratori dello Stato,  sentiti,  per  le
          diverse magistrature, i rispettivi istituti. 
              3-bis. Ai fini  previsti  dal  comma  2,  con  appositi
          regolamenti  emanati  su  proposta  del  Ministro  per   la
          pubblica amministrazione e la semplificazione, di  concerto
          con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   e   successive
          modificazioni,   sono    individuati,    secondo    criteri
          differenziati in rapporto alle diverse qualifiche  e  ruoli
          professionali, gli incarichi vietati  ai  dipendenti  delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2. 
              4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3  non
          siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita
          nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre
          fonti normative. 
              5. In ogni caso, il conferimento  operato  direttamente
          dall'amministrazione,       nonche'        l'autorizzazione
          all'esercizio    di    incarichi    che    provengano    da
          amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
          ovvero  da  societa'  o  persone  fisiche,   che   svolgano
          attivita'  d'impresa  o  commerciale,  sono  disposti   dai
          rispettivi organi competenti secondo  criteri  oggettivi  e
          predeterminati,   che   tengano   conto   della   specifica
          professionalita',    tali    da    escludere    casi     di
          incompatibilita',   sia   di   diritto   che   di    fatto,
          nell'interesse   del   buon   andamento   della    pubblica
          amministrazione   o   situazioni   di   conflitto,    anche
          potenziale, di  interessi,  che  pregiudichino  l'esercizio
          imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. 
              6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
          ai  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  di   cui
          all'art. 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3,
          con esclusione dei dipendenti  con  rapporto  di  lavoro  a
          tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore  al
          cinquanta per cento di quella a tempo  pieno,  dei  docenti
          universitari a tempo definito e delle  altre  categorie  di
          dipendenti pubblici ai quali e' consentito da  disposizioni
          speciali lo svolgimento di attivita'  libero-professionali.
          Sono  nulli  tutti  gli  atti  e   provvedimenti   comunque
          denominati, regolamentari e amministrativi, adottati  dalle
          amministrazioni  di  appartenenza  in  contrasto   con   il
          presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui  ai  commi
          seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali,  non
          compresi nei compiti e doveri di ufficio, per  i  quali  e'
          previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono  esclusi
          i compensi derivanti: 
                a)  dalla   collaborazione   a   giornali,   riviste,
          enciclopedie e simili; 
                b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore
          o  inventore  di  opere  dell'ingegno   e   di   invenzioni
          industriali; 
                c) dalla partecipazione a convegni e seminari; 
                d) da incarichi per i quali e'  corrisposto  solo  il
          rimborso delle spese documentate; 
                e) da incarichi  per  lo  svolgimento  dei  quali  il
          dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
          o di fuori ruolo; 
                f)  da  incarichi  conferiti   dalle   organizzazioni
          sindacali a dipendenti presso le  stesse  distaccati  o  in
          aspettativa non retribuita; 
                f-bis)  da  attivita'  di   formazione   diretta   ai
          dipendenti  della  pubblica  amministrazione   nonche'   di
          docenza e di ricerca scientifica. 
              7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
          retribuiti che non  siano  stati  conferiti  o  previamente
          autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.  Ai  fini
          dell'autorizzazione,       l'amministrazione       verifica
          l'insussistenza  di  situazioni,   anche   potenziali,   di
          conflitto  di  interessi.  Con  riferimento  ai  professori
          universitari a tempo pieno, gli  statuti  o  i  regolamenti
          degli atenei disciplinano i criteri e le procedure  per  il
          rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente
          decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu'
          gravi  sanzioni  e  ferma   restando   la   responsabilita'
          disciplinare,  il  compenso  dovuto  per   le   prestazioni
          eventualmente  svolte   deve   essere   versato,   a   cura
          dell'erogante o, in  difetto,  del  percettore,  nel  conto
          dell'entrata   del   bilancio    dell'amministrazione    di
          appartenenza  del  dipendente  per  essere   destinato   ad
          incremento  del  fondo  di   produttivita'   o   di   fondi
          equivalenti. 
              7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte
          del dipendente  pubblico  indebito  percettore  costituisce
          ipotesi   di   responsabilita'   erariale   soggetta   alla
          giurisdizione della Corte dei conti. 
              8. Le pubbliche amministrazioni non  possono  conferire
          incarichi retribuiti a dipendenti di altre  amministrazioni
          pubbliche     senza      la      previa      autorizzazione
          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
          Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei  predetti
          incarichi, senza la previa autorizzazione,  costituisce  in
          ogni  caso  infrazione  disciplinare  per  il   funzionario
          responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
          nullo di diritto.  In  tal  caso  l'importo  previsto  come
          corrispettivo  dell'incarico,  ove  gravi   su   fondi   in
          disponibilita'    dell'amministrazione    conferente,    e'
          trasferito   all'amministrazione   di   appartenenza    del
          dipendente ad incremento del fondo di  produttivita'  o  di
          fondi equivalenti. 
              9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
          possono  conferire  incarichi   retribuiti   a   dipendenti
          pubblici      senza      la      previa      autorizzazione
          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
          Ai  fini  dell'autorizzazione,  l'amministrazione  verifica
          l'insussistenza  di  situazioni,   anche   potenziali,   di
          conflitto di interessi. In caso di inosservanza si  applica
          la disposizione dell'art. 6, comma 1, del decreto legge  28
          marzo 1997, n. 79,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed
          integrazioni.   All'accertamento   delle    violazioni    e
          all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero  delle
          finanze, avvalendosi della Guardia di finanza,  secondo  le
          disposizioni della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse
          sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze. 
              10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti,  deve
          essere richiesta all'amministrazione  di  appartenenza  del
          dipendente dai soggetti pubblici o privati,  che  intendono
          conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta  dal
          dipendente interessato. L'amministrazione  di  appartenenza
          deve pronunciarsi sulla richiesta di  autorizzazione  entro
          trenta giorni dalla ricezione della richiesta  stessa.  Per
          il  personale   che   presta   comunque   servizio   presso
          amministrazioni   pubbliche   diverse    da    quelle    di
          appartenenza, l'autorizzazione  e'  subordinata  all'intesa
          tra le due amministrazioni. In  tal  caso  il  termine  per
          provvedere e'  per  l'amministrazione  di  appartenenza  di
          quarantacinque  giorni  e  si  prescinde   dall'intesa   se
          l'amministrazione presso  la  quale  il  dipendente  presta
          servizio  non  si  pronunzia  entro  dieci   giorni   dalla
          ricezione   della   richiesta   di    intesa    da    parte
          dell'amministrazione di appartenenza.  Decorso  il  termine
          per  provvedere,   l'autorizzazione,   se   richiesta   per
          incarichi da conferirsi da  amministrazioni  pubbliche,  si
          intende  accordata;  in  ogni  altro   caso,   si   intende
          definitivamente negata. 
              11. Entro quindici giorni dall'erogazione del  compenso
          per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici  o
          privati  comunicano  all'amministrazione  di   appartenenza
          l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. 
              12. Le amministrazioni  pubbliche  che  conferiscono  o
          autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito,  ai  propri
          dipendenti comunicano in via  telematica,  nel  termine  di
          quindici giorni, al Dipartimento  della  funzione  pubblica
          gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
          con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
          lordo, ove previsto. 
              13. Le amministrazioni di appartenenza  sono  tenute  a
          comunicare tempestivamente al Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  in  via  telematica,  per  ciascuno  dei  propri
          dipendenti e distintamente per ogni  incarico  conferito  o
          autorizzato,  i  compensi  da  esse  erogati  o  della  cui
          erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di  cui
          al comma 11. 
              14. Al  fine  della  verifica  dell'applicazione  delle
          norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127,  della  legge  23
          dicembre  1996,  n.  662,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni, le amministrazioni pubbliche  sono  tenute  a
          comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in  via
          telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti
          dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui
          agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto  legislativo  n.
          33 del 2013, relativi a tutti  gli  incarichi  conferiti  o
          autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni  rendono
          noti,  mediante  inserimento  nelle  proprie  banche   dati
          accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei
          propri consulenti  indicando  l'oggetto,  la  durata  e  il
          compenso dell'incarico nonche' l'attestazione dell'avvenuta
          verifica   dell'insussistenza    di    situazioni,    anche
          potenziali, di  conflitto  di  interessi.  Le  informazioni
          relative  a  consulenze  e   incarichi   comunicate   dalle
          amministrazioni al Dipartimento  della  funzione  pubblica,
          nonche'  le  informazioni  pubblicate  dalle  stesse  nelle
          proprie  banche  dati  accessibili  al  pubblico  per   via
          telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e
          pubblicate  in   tabelle   riassuntive   rese   liberamente
          scaricabili in un  formato  digitale  standard  aperto  che
          consenta  di  analizzare  e  rielaborare,  anche   a   fini
          statistici, i dati informatici. Entro  il  31  dicembre  di
          ciascun  anno  il  Dipartimento  della  funzione   pubblica
          trasmette   alla   Corte   dei   conti    l'elenco    delle
          amministrazioni  che  hanno   omesso   di   trasmettere   e
          pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui  al
          terzo  periodo  del  presente  comma  in  formato  digitale
          standard aperto. Entro il 31 dicembre di  ciascun  anno  il
          Dipartimento della funzione pubblica trasmette  alla  Corte
          dei conti l'elenco delle amministrazioni che  hanno  omesso
          di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto  l'elenco
          dei collaboratori esterni e dei  soggetti  cui  sono  stati
          affidati incarichi di consulenza. 
              15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti  di
          cui ai commi  da  11  a  14  non  possono  conferire  nuovi
          incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
          comma 9 che omettono le comunicazioni di cui  al  comma  11
          incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9. 
              16. Il Dipartimento della funzione pubblica,  entro  il
          31 dicembre di ciascun anno, riferisce  al  Parlamento  sui
          dati raccolti, adotta le relative misure di  pubblicita'  e
          trasparenza e formula proposte per  il  contenimento  della
          spesa per gli incarichi  e  per  la  razionalizzazione  dei
          criteri di attribuzione degli incarichi stessi. 
              16-bis. La Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento  della   funzione   pubblica   puo'   disporre
          verifiche del  rispetto  delle  disposizioni  del  presente
          articolo e dell'art. 1, commi 56 e seguenti, della legge 23
          dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato  per
          la  funzione  pubblica.  A  tale  fine  quest'ultimo  opera
          d'intesa con i Servizi ispettivi di  finanza  pubblica  del
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
              16-ter. I dipendenti che,  negli  ultimi  tre  anni  di
          servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o  negoziali
          per conto delle pubbliche amministrazioni di  cui  all'art.
          1, comma 2, non possono svolgere, nei tre  anni  successivi
          alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita'
          lavorativa  o  professionale  presso  i  soggetti   privati
          destinatari dell'attivita' della  pubblica  amministrazione
          svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e
          gli incarichi conferiti in violazione  di  quanto  previsto
          dal presente comma  sono  nulli  ed  e'  fatto  divieto  ai
          soggetti privati che  li  hanno  conclusi  o  conferiti  di
          contrattare  con  le  pubbliche   amministrazioni   per   i
          successivi  tre  anni  con  obbligo  di  restituzione   dei
          compensi  eventualmente  percepiti  e  accertati  ad   essi
          riferiti.». 
              -  Il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,   n.   39
          (Disposizioni   in   materia    di    inconferibilita'    e
          incompatibilita'   di   incarichi   presso   le   pubbliche
          amministrazioni e presso  gli  enti  privati  in  controllo
          pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6
          novembre  2012,  n.  190)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92. 
              - Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (UE)
          2016/796 si veda nelle note alle premesse.