Art. 21 
 
                         Obbligo di indagine 
 
  1. L'Organismo investigativo, a seguito di incidenti gravi,  svolge
indagini con l'obiettivo di migliorare la sicurezza ferroviaria e  la
prevenzione di incidenti nel sistema ferroviario italiano. 
  2. Oltre che sugli incidenti gravi, l'Organismo investigativo  puo'
indagare  sugli  incidenti  e  sugli  inconvenienti  che,  in  simili
circostanze, avrebbero potuto determinare incidenti gravi, tra cui in
particolare guasti tecnici ai sottosistemi di natura strutturale o ai
componenti di interoperabilita'  del  sistema  ferroviario  italiano.
L'Organismo investigativo decide se indagare in merito ad un siffatto
incidente o inconveniente tenendo conto dei seguenti elementi: 
    a) gravita' dell'incidente o inconveniente; 
    b)  riconducibilita'  ad  una  serie   di   altri   incidenti   o
inconvenienti pertinenti al sistema nel suo complesso; 
    c) impatto dell'evento sulla sicurezza ferroviaria; 
    d)  richieste  dei  gestori  dell'infrastruttura,  delle  imprese
ferroviarie, dell'ANSFISA o delle competenti strutture del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. 
  3. La portata  delle  indagini  e  le  procedure  da  seguire  sono
stabilite dall'Organismo investigativo, tenendo conto degli  articoli
22 e 23 ed in funzione delle  conclusioni  che  esso  intende  trarre
dall'incidente o dall'inconveniente ai fini del  miglioramento  della
sicurezza. 
  4. L'indagine non e' sostitutiva di quelle  che  potrebbero  essere
svolte in merito dall'Autorita' giudiziaria e non mira in alcun  caso
a stabilire colpe o responsabilita'.