Art. 21 Obbligo di indagine 1. L'Organismo investigativo, a seguito di incidenti gravi, svolge indagini con l'obiettivo di migliorare la sicurezza ferroviaria e la prevenzione di incidenti nel sistema ferroviario italiano. 2. Oltre che sugli incidenti gravi, l'Organismo investigativo puo' indagare sugli incidenti e sugli inconvenienti che, in simili circostanze, avrebbero potuto determinare incidenti gravi, tra cui in particolare guasti tecnici ai sottosistemi di natura strutturale o ai componenti di interoperabilita' del sistema ferroviario italiano. L'Organismo investigativo decide se indagare in merito ad un siffatto incidente o inconveniente tenendo conto dei seguenti elementi: a) gravita' dell'incidente o inconveniente; b) riconducibilita' ad una serie di altri incidenti o inconvenienti pertinenti al sistema nel suo complesso; c) impatto dell'evento sulla sicurezza ferroviaria; d) richieste dei gestori dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie, dell'ANSFISA o delle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. La portata delle indagini e le procedure da seguire sono stabilite dall'Organismo investigativo, tenendo conto degli articoli 22 e 23 ed in funzione delle conclusioni che esso intende trarre dall'incidente o dall'inconveniente ai fini del miglioramento della sicurezza. 4. L'indagine non e' sostitutiva di quelle che potrebbero essere svolte in merito dall'Autorita' giudiziaria e non mira in alcun caso a stabilire colpe o responsabilita'.