Art. 22 
 
              Disciplina del procedimento dell'indagine 
 
  1. Gli investigatori incaricati di un'indagine svolgono il  proprio
compito nel modo piu' efficiente e nel piu' breve tempo  possibile  e
agiscono, nei limiti del proprio mandato,  in  qualita'  di  pubblici
ufficiali, conducendo l'indagine in  modo  indipendente  rispetto  ad
ogni eventuale inchiesta relativa a procedimenti penali pendenti  sui
medesimi  fatti.  L'attivita'  degli  investigatori  e'   svolta   in
collaborazione con quella della polizia giudiziaria per acquisire  la
notizia di reato e assicurare  le  fonti  di  prova,  secondo  quanto
stabilito  dal  codice  di  procedura  penale.  Ferme   restando   le
disposizioni di cui al comma  2,  ai  soli  fini  dell'indagine,  gli
investigatori possono accedere a tutta la documentazione  pertinente,
ai  locali,  agli  impianti   e   alle   attrezzature   dei   gestori
dell'infrastruttura  e  delle  imprese  ferroviarie,   nonche',   ove
necessario, dei soggetti di cui all'articolo 4. Con  successivo  atto
dell'Organismo  investigativo  e'  disciplinato  il   rilascio   agli
investigatori incaricati di  un  documento  che  garantisce  ad  essi
l'accesso   all'infrastruttura,   agli   impianti   e   ai   veicoli,
specificandone le modalita'. 
  2. Nei casi in cui l'Autorita' giudiziaria avvia un procedimento  a
seguito di un evento nel quale si  ravvisino  ipotesi  di  reato,  la
stessa Autorita' autorizza gli investigatori incaricati a svolgere  i
compiti di cui al presente comma, assicurando la piena collaborazione
tra  gli  investigatori  incaricati  dall'Organismo  e  le  Autorita'
responsabili delle inchieste giudiziarie. Gli investigatori  possono,
previa espressa autorizzazione dell'Autorita' giudiziaria procedente,
accedere tempestivamente alle informazioni e  alle  prove  pertinenti
per l'indagine nelle modalita' e nei  limiti  indicati  dalla  stessa
Autorita'  giudiziaria.  In  particolare,  nel  rispetto  di   quanto
previsto dalla normativa vigente, e'  consentito  agli  investigatori
autorizzati di: 
    a)   accedere   immediatamente   al   luogo   dell'incidente    o
dell'inconveniente nonche'  al  materiale  rotabile  coinvolto,  alla
relativa  infrastruttura  e  agli  impianti  di  segnalamento  e   di
controllo del traffico; 
    b) ottenere immediatamente un elenco degli indizi e la  rimozione
sotto controllo di rottami, impianti o componenti dell'infrastruttura
a fini di esame o di analisi; 
    c) acquisire senza limitazioni, e utilizzare,  il  contenuto  dei
registratori di bordo e delle apparecchiature  di  registrazione  dei
messaggi verbali e la registrazione dei  dati  di  funzionamento  del
sistema di segnalamento e controllo del traffico; 
    d) accedere ai risultati dell'esame dei corpi delle vittime; 
    e) accedere ai risultati dell'esame del personale viaggiante e di
ogni   altro   componente   del   personale   ferroviario   coinvolto
nell'incidente o nell'inconveniente; 
    f) sentire il personale ferroviario  coinvolto  nell'incidente  o
nell'inconveniente e  altri  testimoni,  garantendo  la  riservatezza
dell'identita'; 
    g) accedere a qualsiasi informazione o  registrazione  pertinente
in  possesso   del   gestore   dell'infrastruttura,   delle   imprese
ferroviarie  e   dei   soggetti   responsabili   della   manutenzione
interessati, nonche' dell'ANSFISA. 
  3. Ove l'Autorita' giudiziaria abbia sequestrato  eventuali  prove,
gli investigatori incaricati possono accedere a tali prove e  possono
utilizzarle nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti  dal
diritto nazionale e dell'Unione europea. A tal fine, l'autorizzazione
di cui al comma 2 e' rilasciata  dal  pubblico  ministero  nel  corso
delle indagini preliminari e dal giudice procedente, al termine delle
stesse indagini. L'esercizio  delle  attivita'  e  dei  poteri  degli
investigatori incaricati  non  ostacola  l'indagine  giudiziaria.  Se
l'esame o l'analisi di alcuni elementi di prova materiale rischia  di
modificare, alterare o distruggere tali elementi probatori, per  essi
e'  richiesto  il  preventivo  accordo  tra  l'Autorita'  giudiziaria
competente e gli investigatori incaricati.  A  tale  fine,  specifici
accordi possono  essere  conclusi  tra  l'Organismo  investigativo  e
l'Autorita' giudiziaria  per  disciplinare  gli  aspetti  riguardanti
l'utilizzo e lo scambio di informazioni nonche' le attivita'  di  cui
al comma 2, nel rispetto della reciproca indipendenza. 
  4. Allorche' l'indagine interessa veicoli  autorizzati  dall'ERA  o
imprese   ferroviarie   certificate   dalla    stessa,    l'Organismo
investigativo puo'  richiedere  all'ERA  tutte  le  informazioni,  le
spiegazioni e le registrazioni che ritiene opportune.