Art. 22 Disciplina del procedimento dell'indagine 1. Gli investigatori incaricati di un'indagine svolgono il proprio compito nel modo piu' efficiente e nel piu' breve tempo possibile e agiscono, nei limiti del proprio mandato, in qualita' di pubblici ufficiali, conducendo l'indagine in modo indipendente rispetto ad ogni eventuale inchiesta relativa a procedimenti penali pendenti sui medesimi fatti. L'attivita' degli investigatori e' svolta in collaborazione con quella della polizia giudiziaria per acquisire la notizia di reato e assicurare le fonti di prova, secondo quanto stabilito dal codice di procedura penale. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 2, ai soli fini dell'indagine, gli investigatori possono accedere a tutta la documentazione pertinente, ai locali, agli impianti e alle attrezzature dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie, nonche', ove necessario, dei soggetti di cui all'articolo 4. Con successivo atto dell'Organismo investigativo e' disciplinato il rilascio agli investigatori incaricati di un documento che garantisce ad essi l'accesso all'infrastruttura, agli impianti e ai veicoli, specificandone le modalita'. 2. Nei casi in cui l'Autorita' giudiziaria avvia un procedimento a seguito di un evento nel quale si ravvisino ipotesi di reato, la stessa Autorita' autorizza gli investigatori incaricati a svolgere i compiti di cui al presente comma, assicurando la piena collaborazione tra gli investigatori incaricati dall'Organismo e le Autorita' responsabili delle inchieste giudiziarie. Gli investigatori possono, previa espressa autorizzazione dell'Autorita' giudiziaria procedente, accedere tempestivamente alle informazioni e alle prove pertinenti per l'indagine nelle modalita' e nei limiti indicati dalla stessa Autorita' giudiziaria. In particolare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, e' consentito agli investigatori autorizzati di: a) accedere immediatamente al luogo dell'incidente o dell'inconveniente nonche' al materiale rotabile coinvolto, alla relativa infrastruttura e agli impianti di segnalamento e di controllo del traffico; b) ottenere immediatamente un elenco degli indizi e la rimozione sotto controllo di rottami, impianti o componenti dell'infrastruttura a fini di esame o di analisi; c) acquisire senza limitazioni, e utilizzare, il contenuto dei registratori di bordo e delle apparecchiature di registrazione dei messaggi verbali e la registrazione dei dati di funzionamento del sistema di segnalamento e controllo del traffico; d) accedere ai risultati dell'esame dei corpi delle vittime; e) accedere ai risultati dell'esame del personale viaggiante e di ogni altro componente del personale ferroviario coinvolto nell'incidente o nell'inconveniente; f) sentire il personale ferroviario coinvolto nell'incidente o nell'inconveniente e altri testimoni, garantendo la riservatezza dell'identita'; g) accedere a qualsiasi informazione o registrazione pertinente in possesso del gestore dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie e dei soggetti responsabili della manutenzione interessati, nonche' dell'ANSFISA. 3. Ove l'Autorita' giudiziaria abbia sequestrato eventuali prove, gli investigatori incaricati possono accedere a tali prove e possono utilizzarle nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal diritto nazionale e dell'Unione europea. A tal fine, l'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari e dal giudice procedente, al termine delle stesse indagini. L'esercizio delle attivita' e dei poteri degli investigatori incaricati non ostacola l'indagine giudiziaria. Se l'esame o l'analisi di alcuni elementi di prova materiale rischia di modificare, alterare o distruggere tali elementi probatori, per essi e' richiesto il preventivo accordo tra l'Autorita' giudiziaria competente e gli investigatori incaricati. A tale fine, specifici accordi possono essere conclusi tra l'Organismo investigativo e l'Autorita' giudiziaria per disciplinare gli aspetti riguardanti l'utilizzo e lo scambio di informazioni nonche' le attivita' di cui al comma 2, nel rispetto della reciproca indipendenza. 4. Allorche' l'indagine interessa veicoli autorizzati dall'ERA o imprese ferroviarie certificate dalla stessa, l'Organismo investigativo puo' richiedere all'ERA tutte le informazioni, le spiegazioni e le registrazioni che ritiene opportune.