Art. 23 
 
                       Procedura investigativa 
 
  1. L'Organismo investigativo  compie  indagini  sugli  incidenti  e
inconvenienti avvenuti nel territorio nazionale sui sistemi  e  sulle
reti  che  rientrano  nelle  proprie  competenze.  Qualora  non   sia
possibile  stabilire  in  quale  Stato  membro  si   sia   verificato
l'incidente o l'inconveniente oppure qualora si sia verificato in  un
impianto o nei pressi di un impianto situato al confine fra due Stati
membri, gli Organismi investigativi nazionali competenti decidono  di
comune accordo quale di essi svolgera' l'indagine oppure decidono  di
indagare in collaborazione tra loro. Se l'indagine  non  e'  condotta
dall'Organismo nazionale, esso e' comunque autorizzato a  partecipare
all'indagine stessa e ad avere accesso ai relativi risultati. 
  2. Gli Organismi investigativi di  altri  Stati  membri  sono,  ove
opportuno, invitati a partecipare ad un'indagine quando sia implicata
nell'incidente o nell'inconveniente  un'impresa  ferroviaria  che  e'
stabilita e ha ottenuto una licenza di esercizio  in  uno  di  questi
Stati   membri,    oppure,    sia    implicato    nell'incidente    o
nell'inconveniente un veicolo registrato o mantenuto in uno di questi
Stati membri. In tali casi, gli organismi investigativi  degli  altri
Stati membri possono, se richiesto,  assistere  alla  raccolta  delle
prove da parte dell'Organismo investigativo. Fermo restando il  pieno
rispetto  della   vigente   normativa   nazionale,   agli   organismi
investigativi di Stati membri invitati e' dato accesso per il tramite
dell'Organismo investigativo  nazionale,  alle  informazioni  e  alle
prove necessarie che consentono loro  di  partecipare  effettivamente
all'indagine. 
  3. Per ciascun incidente o inconveniente l'Organismo investigativo,
previa espressa autorizzazione dell'Autorita' giudiziaria procedente,
ove l'attivita' investigativa sia compiuta a seguito del  verificarsi
di un fatto di reato, pone in essere i mezzi e le risorse operative e
tecniche necessarie per lo svolgimento dell'indagine, a cura e  spese
dell'impresa   ferroviaria   o   del   gestore    dell'infrastruttura
interessati. 
  4. L'indagine e'  condotta  nella  massima  trasparenza  possibile,
consentendo a tutte le parti  coinvolte  di  esprimersi  e  di  avere
accesso ai risultati. In particolare, il gestore  dell'infrastruttura
e le imprese ferroviarie coinvolti, l'ANSFISA, l'ERA, le vittime e  i
loro  parenti,  i  proprietari  di  beni  danneggiati,   i   soggetti
responsabili della manutenzione, i fabbricanti, i servizi di soccorso
intervenuti  e  i  rappresentanti  del  personale  e  degli   utenti,
forniscono  all'Organismo  investigativo  le  informazioni   tecniche
pertinenti per migliorare la  qualita'  della  relazione  d'indagine.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 4, l'Organismo
investigativo tiene conto delle esigenze delle  vittime  e  dei  loro
parenti e li tiene informati dell'indagine, dei relativi progressi  e
dei  progetti  di  relazione.  I  soggetti  coinvolti   sopraindicati
possono, per quanto fattibile, presentare per iscritto osservazioni e
pareri sull'indagine. 
  5. L'Organismo investigativo  conclude  le  proprie  verifiche  sul
luogo dell'incidente  il  piu'  rapidamente  possibile,  in  modo  da
consentire al gestore dell'infrastruttura di  ripristinarla  al  piu'
presto ai servizi di trasporto ferroviario.