Art. 24 
 
               Relazioni dell'Organismo investigativo 
 
  1. L'indagine su un incidente o un inconveniente e' oggetto di  una
relazione redatta in forma appropriata rispetto alla tipologia e alla
gravita'  dell'evento   nonche'   alla   pertinenza   dei   risultati
dell'indagine. La relazione  precisa  la  finalita'  dell'indagine  a
norma dell'articolo 21, comma 1, e contiene eventuali raccomandazioni
in materia di sicurezza. 
  2. L'Organismo investigativo pubblica la relazione  finale,  almeno
sul proprio sito istituzionale, nel  piu'  breve  tempo  possibile  e
comunque entro dodici mesi dalla data dell'evento.  Se  la  relazione
finale non  puo'  essere  conclusa  entro  dodici  mesi,  l'Organismo
investigativo pubblica una dichiarazione intermedia,  specificando  i
progressi dell'indagine e le eventuali questioni di sicurezza emerse,
con cadenza almeno annuale  rispetto  alla  data  dell'incidente.  La
relazione e le raccomandazioni in materia di sicurezza sono trasmesse
ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 4, nonche' agli organismi e
ai soggetti degli altri Stati membri  eventualmente  interessati.  La
relazione d'indagine e' redatta conformemente al modello  armonizzato
stabilito dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 24,  comma  2,
della direttiva (UE) 2016/798. 
  3. Entro il 30 settembre di  ogni  anno  l'Organismo  investigativo
pubblica una relazione annuale che riferisce  sulle  indagini  svolte
nel corso dell'anno precedente, sulle  raccomandazioni  formulate  in
materia di sicurezza e sulle relative azioni intraprese. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2016/798 si veda nelle note alle premesse.