Art. 25 
 
               Informazioni da trasmettere all'Agenzia 
               dell'Unione europea per le ferrovie ERA 
 
  1. Entro sette giorni  dall'apertura  di  un'indagine,  l'Organismo
investigativo ne informa l'ERA. L'informazione riporta la data, l'ora
e il luogo dell'evento, la tipologia di evento e le  sue  conseguenze
in termini di decessi, lesioni e danni materiali. 
  2. L'Organismo investigativo  trasmette  all'ERA  una  copia  della
relazione finale di cui all'articolo 24, comma 2, e  della  relazione
annuale di cui all'articolo 24, comma 3.