Art. 26 Raccomandazioni in materia di sicurezza 1. Le raccomandazioni in materia di sicurezza formulate dall'Organismo investigativo non costituiscono in alcun caso una presunzione di colpa o responsabilita' per un incidente o inconveniente, nell'ambito dei procedimenti dell'Autorita' giudiziaria. 2. Le raccomandazioni sono indirizzate all'ANSFISA e, se il loro carattere lo richiede, all'ERA, ad altri soggetti interessati o autorita' dello Stato o di altri Stati membri. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le autorita' nazionali interessate e l'ANSFISA adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, le misure necessarie per garantire che tutti i soggetti interessati tengano debitamente conto di dette raccomandazioni e che, ove opportuno, esse siano recepite con misure concrete da parte dei rispettivi destinatari. 3. L'ANSFISA, i gestori dell'infrastruttura, le imprese ferroviarie e altre autorita' o soggetti interessati oppure, se del caso, altri Stati membri destinatari delle raccomandazioni, comunicano all'Organismo investigativo, entro dodici mesi dalla ricezione delle raccomandazioni, le misure correttive adottate o da adottare a seguito di una data raccomandazione, nonche' il relativo stato di aggiornamento, tramite apposita relazione da inviarsi almeno ogni dodici mesi, fino all'implementazione completa di dette misure correttive.