Art. 27 Sistema di segnalazione volontaria 1. La segnalazione volontaria consiste in una comunicazione fatta direttamente all'Organismo investigativo di un evento che potrebbe non essere stato segnalato ai sensi dell'articolo 20, comma 2, dei «quasi incidenti» e di altre informazioni in materia di sicurezza che il soggetto che effettua la segnalazione ritiene rappresentino o possano rappresentare una situazione di rischio o danno potenziale. 2. L'Organismo investigativo puo' istituire e mantenere un sistema per la raccolta e l'elaborazione delle segnalazioni volontarie di cui al comma 1, anche sulla base delle linee guida dell'ERA in materia. A tal fine, l'Organismo investigativo utilizza, laddove possibile, i sistemi informatici gia' in essere, apportando le necessarie modifiche e integrazioni. Tale sistema ha come unico obiettivo la prevenzione degli incidenti e degli inconvenienti e non mira alla determinazione di colpe e responsabilita'. In particolare, esso e' finalizzato a promuovere una cultura della fiducia e dell'apprendimento reciproci in cui il personale dei gestori dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie, degli ECM e di tutti gli altri soggetti che hanno un potenziale impatto sul funzionamento sicuro del sistema ferroviario sia incoraggiato a contribuire allo sviluppo e al miglioramento della sicurezza, garantendo l'anonimato della fonte e promuovendo la fiducia delle persone nel sistema di segnalazione. Le informazioni raccolte sono fornite in forma aggregata alle Autorita' ed Amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. 3. Con provvedimenti da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Organismo investigativo disciplina le modalita' di comunicazione delle segnalazioni volontarie, le procedure messe in atto per la protezione dei dati personali e per assicurare la tutela della fonte di informazione, le procedure per il trattamento e l'analisi delle segnalazioni volontarie e le modalita' di inserimento nella banca dati.