Art. 27 
 
                 Sistema di segnalazione volontaria 
 
  1. La segnalazione volontaria consiste in una  comunicazione  fatta
direttamente all'Organismo investigativo di un  evento  che  potrebbe
non essere stato segnalato ai sensi dell'articolo 20,  comma  2,  dei
«quasi incidenti» e di altre informazioni in materia di sicurezza che
il soggetto che effettua  la  segnalazione  ritiene  rappresentino  o
possano rappresentare una situazione di rischio o danno potenziale. 
  2. L'Organismo investigativo puo' istituire e mantenere un  sistema
per la raccolta e l'elaborazione delle segnalazioni volontarie di cui
al comma 1, anche sulla base delle linee guida dell'ERA in materia. A
tal fine, l'Organismo investigativo utilizza,  laddove  possibile,  i
sistemi  informatici  gia'  in  essere,  apportando   le   necessarie
modifiche e integrazioni. Tale sistema ha  come  unico  obiettivo  la
prevenzione degli incidenti e degli inconvenienti  e  non  mira  alla
determinazione di colpe e responsabilita'. In  particolare,  esso  e'
finalizzato   a   promuovere   una   cultura    della    fiducia    e
dell'apprendimento  reciproci  in  cui  il  personale   dei   gestori
dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie, degli ECM e di  tutti
gli altri soggetti che hanno un potenziale impatto sul  funzionamento
sicuro del sistema ferroviario sia incoraggiato  a  contribuire  allo
sviluppo e al miglioramento della sicurezza,  garantendo  l'anonimato
della fonte e promuovendo la fiducia delle  persone  nel  sistema  di
segnalazione.  Le  informazioni  raccolte  sono  fornite   in   forma
aggregata alle  Autorita'  ed  Amministrazioni  dello  Stato  che  ne
facciano richiesta, nel rispetto della normativa sulla protezione dei
dati personali. 
  3. Con provvedimenti da emanare entro un anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, l'Organismo investigativo  disciplina
le modalita'  di  comunicazione  delle  segnalazioni  volontarie,  le
procedure messe in atto per la protezione dei dati  personali  e  per
assicurare la tutela della fonte di informazione, le procedure per il
trattamento e l'analisi delle segnalazioni volontarie e le  modalita'
di inserimento nella banca dati.