Art. 28 
 
               Certificato di idoneita' all'esercizio 
 
  1. Per poter svolgere  le  proprie  attivita'  sulle  reti  di  cui
all'articolo 2, comma 4, ogni soggetto che opera  su  di  esse,  deve
ottenere  un  certificato  di  idoneita'   all'esercizio   da   parte
dell'ANSFISA. Tale certificato prova che il soggetto  richiedente  ha
posto in essere un proprio sistema di gestione della sicurezza ed  e'
in grado di operare in modo sicuro nell'area di  esercizio  prevista,
corrispondente alla  singola  infrastruttura,  o  di  gestire  e  far
funzionare l'infrastruttura ferroviaria in modo sicuro, tenendo conto
delle caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei  rotabili  e  del
servizio di trasporto. Il suddetto  certificato  e'  unico  nel  caso
dell'esercente. 
  2.  La  richiesta  di  certificato  di  idoneita'  e  la   relativa
documentazione allegata sono redatte in lingua italiana. 
  3. Agli eventuali oneri per l'adeguamento infrastrutturale connesso
al rilascio del certificato di cui al comma  1,  o  conseguenti  alle
prescrizioni in esso contenuto, si provvede con le  risorse  iscritte
nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, che potranno  essere
integrate in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo  1,  comma
95, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  nell'ambito  della  quota
attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
 
          Note all'art. 28: 
              - Il testo  dell'art.  1,  comma  95,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2019-2021) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  31
          dicembre 2018, n. 302, S.O., cosi' recita: 
              «95.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire con una dotazione di  740  milioni  di  euro  per
          l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno  2020,  di
          1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300  milioni
          di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.».