Art. 29 Autorizzazione di messa in servizio di sottosistemi strutturali e di veicoli 1. Per poter aprire al pubblico esercizio linee ferroviarie nuove, rinnovate o ristrutturate, o parti di esse, ogni soggetto che gestisce l'infrastruttura, deve ottenere da parte dell'ANSFISA un'autorizzazione di messa in servizio dei sottosistemi strutturali che lo compongono. 2. Per poter circolare su tali reti, un veicolo ottiene un'autorizzazione di messa in servizio da parte dell'ANSFISA. 3. Le richieste di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2, nonche' la relativa documentazione allegata, sono redatte in lingua italiana.