Art. 29 
 
                 Autorizzazione di messa in servizio 
              di sottosistemi strutturali e di veicoli 
 
  1. Per poter aprire al pubblico esercizio linee ferroviarie  nuove,
rinnovate o  ristrutturate,  o  parti  di  esse,  ogni  soggetto  che
gestisce  l'infrastruttura,  deve  ottenere  da  parte   dell'ANSFISA
un'autorizzazione di messa in servizio dei  sottosistemi  strutturali
che lo compongono. 
  2.  Per  poter  circolare  su  tali  reti,   un   veicolo   ottiene
un'autorizzazione di messa in servizio da parte dell'ANSFISA. 
  3. Le richieste di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2, nonche' la
relativa documentazione allegata, sono redatte in lingua italiana.