Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai soli fini dell'applicazione del presente decreto  si  intende
per: 
    a) «sistema ferroviario»: gli elementi della rete ferroviaria e i
veicoli   elencati   all'Allegato   I   del    decreto    legislativo
Interoperabilita'  ferroviaria,  facenti  parte  di  tutte  le   reti
ferroviarie sul territorio nazionale o che operano su di esse; 
    b) «gestore dell'infrastruttura»: il soggetto definito  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera  b),  del  decreto  legislativo  15
luglio 2015, n. 112, recante recepimento della  direttiva  2012/34/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio; 
    c)  «impresa  ferroviaria»:  il  soggetto   definito   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.  112
del 2015  e  qualsiasi  altra  impresa  pubblica  o  privata  la  cui
attivita' consiste nella prestazione di servizi di trasporto di merci
ovvero passeggeri per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente  la
trazione, incluse le imprese che forniscono solo la trazione; 
    d) «Specifica tecnica  di  interoperabilita'  -  STI»  (Technical
specification  for  interoperability  -  TSI):  una  regola   tecnica
adottata ai sensi della direttiva (UE) 2016/797,  avente  ad  oggetto
ciascun sottosistema o  parte  di  un  sottosistema,  allo  scopo  di
soddisfare i requisiti essenziali e garantire l'interoperabilita' del
sistema ferroviario dell'Unione europea; 
    e) «obiettivi comuni  di  sicurezza»  (Common  safety  target  di
seguito - CST): i livelli  minimi  di  sicurezza  che  devono  almeno
essere raggiunti dal sistema nel suo insieme e, ove possibile,  dalle
diverse parti del sistema ferroviario; 
    f) «metodi comuni di sicurezza» (Common safety method di  seguito
- CSM): i  metodi  che  descrivono  la  valutazione  dei  livelli  di
sicurezza, il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  sicurezza  e  la
conformita' con altri requisiti in materia di sicurezza; 
    g) «Agenzia nazionale per la sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture  stradali  e  autostradali»   (ANSFISA):   l'organismo
nazionale, istituito dal decreto-legge 28  settembre  2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
operante  come  autorita'  nazionale  preposta  alla  sicurezza   con
riferimento ai compiti previsti dal presente decreto  riguardanti  la
sicurezza ferroviaria e che sostituisce l'Agenzia  nazionale  per  la
sicurezza delle ferrovie (ANSF), quale precedente organismo nazionale
istituito  come  autorita'  nazionale  preposta  alla  sicurezza  dal
decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162; 
    h) «norme nazionali»: tutte le  norme  e  le  altre  disposizioni
vincolanti,  emanate  dalle  competenti  Autorita',  che   contengono
requisiti in materia di sicurezza  ferroviaria  o  requisiti  tecnici
diversi  da  quelli  stabiliti  dalle  norme  dell'Unione  europea  o
internazionali, e che sono applicabili alle imprese  ferroviarie,  ai
gestori dell'infrastruttura o a terzi; 
    i) «sistema di gestione  della  sicurezza»:  l'organizzazione,  i
provvedimenti  e  le  procedure  messi  in   atto   da   un   gestore
dell'infrastruttura o da un'impresa  ferroviaria  per  assicurare  la
gestione sicura delle proprie operazioni; 
    l)     «investigatore     incaricato»:      persona      preposta
all'organizzazione, allo svolgimento e al controllo di un'indagine; 
    m)  «incidente»:  un  evento  improvviso   indesiderato   o   non
intenzionale oppure una specifica catena di siffatti  eventi,  avente
conseguenze  dannose;  gli  incidenti  si  dividono  nelle   seguenti
categorie:  collisioni,  deragliamenti,  incidenti  ai   passaggi   a
livello, incidenti a persone in cui e' coinvolto  materiale  rotabile
in movimento, incendi e altro; 
    n)  «incidente  grave»:  qualsiasi   collisione   ferroviaria   o
deragliamento di treni che causa  la  morte  di  almeno  una  persona
oppure il ferimento grave di cinque o piu' persone oppure seri  danni
al materiale rotabile,  all'infrastruttura  o  all'ambiente,  nonche'
qualsiasi  altro  incidente  con  le  stesse  conseguenze  avente  un
evidente impatto sulla regolamentazione della sicurezza ferroviaria o
sulla gestione della stessa; per «seri danni» si intendono i danni il
cui costo totale puo' essere  stimato  immediatamente  dall'organismo
investigativo in almeno 2 milioni di euro; 
    o) «inconveniente»: qualsiasi evento diverso da un incidente o da
un   incidente   grave,   avente   un'incidenza    sulla    sicurezza
dell'esercizio ferroviario; 
    p) «indagine»: una  procedura  finalizzata  alla  prevenzione  di
incidenti ed inconvenienti che comprende la raccolta e  l'analisi  di
informazioni,  la   formulazione   di   conclusioni,   tra   cui   la
determinazione delle  cause  e,  se  del  caso,  la  formulazione  di
raccomandazioni in materia di sicurezza; 
    q) «cause»: ogni azione, omissione, evento  o  condizione  oppure
una  combinazione  di  questi  elementi,  il  cui  risultato  sia  un
incidente o un inconveniente; 
    r)  «trasporto  leggero  su  rotaia»:  un  sistema  di  trasporto
ferroviario  urbano  ovvero  suburbano  con   una   resistenza   alla
collisione di C-III o C-IV (conformemente alla norma EN 15227:2011) e
una resistenza massima del veicolo di 800 kN (sforzo longitudinale di
compressione nella zona di accoppiamento);  i  sistemi  di  trasporto
leggero  su  rotaia  possono  disporre  di  un  tracciato  proprio  o
condividerlo con il traffico stradale ed in generale  non  effettuano
scambi di veicoli con traffico merci o passeggeri di lunga distanza; 
    s) «organismo di valutazione della conformita'»: un organismo che
e' stato notificato o designato  dallo  Stato  membro  ai  sensi  del
decreto legislativo Interoperabilita' ferroviaria quale  responsabile
delle attivita' di valutazione della conformita' rispettivamente alle
norme dell'Unione europea o alle norme nazionali, fra  cui  taratura,
prove, certificazione e ispezione; 
    t) «componenti di interoperabilita'»: quelli definiti nel decreto
legislativo Interoperabilita' ferroviaria; 
    u) «detentore»:  persona  fisica  o  giuridica  che,  essendo  il
proprietario del veicolo o  avendo  il  diritto  ad  utilizzarlo,  lo
sfrutta in quanto mezzo di trasporto ed e' registrato come  tale  nel
registro dei veicoli di cui  all'articolo  47  della  direttiva  (UE)
2016/797; 
    v) «soggetto responsabile della manutenzione» (Entity  in  charge
of maintenance - ECM): soggetto responsabile della manutenzione di un
veicolo, registrato in quanto tale nel registro dei  veicoli  di  cui
all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797; 
    z) «veicolo»: veicolo ferroviario idoneo a  circolare  con  ruote
sulle linee ferroviarie, con o senza trazione; un veicolo si  compone
di uno o piu' sottosistemi strutturali e funzionali; 
    aa) «fabbricante»:  qualsiasi  persona  fisica  o  giuridica  che
fabbrica un prodotto nella forma di componenti di  interoperabilita',
sottosistemi o veicoli, oppure lo fa progettare  o  fabbricare  e  lo
commercializza con il proprio nome o marchio; 
    bb) «speditore»: impresa che spedisce le merci per proprio  conto
o per conto terzi; 
    cc) «consegnatario»: qualsiasi persona  fisica  o  giuridica  che
riceve i beni ai sensi di un contratto di trasporto; se  l'operazione
di  trasporto  ha  luogo  senza  un  contratto   di   trasporto,   il
consegnatario e' la persona fisica o giuridica che prende in consegna
le merci all'arrivo; 
    dd) «caricatore»: impresa che  carica  merci  imballate,  piccoli
contenitori o cisterne mobili in o su un carro o un contenitore o che
carica su un carro un contenitore, un contenitore  per  il  trasporto
alla  rinfusa,  un  contenitore  per  gas  a  elementi  multipli,  un
contenitore-cisterna o una cisterna mobile; 
    ee)  «scaricatore»:  impresa  che  rimuove  un  contenitore,   un
contenitore per il trasporto alla rinfusa, un contenitore per  gas  a
elementi multipli, un contenitore-cisterna o una cisterna  mobile  da
un carro, oppure  qualsiasi  impresa  che  scarica  merci  imballate,
piccoli contenitori o cisterne mobili da un carro o  da  contenitore,
oppure  qualsiasi  impresa  che  scarica  merci   da   una   cisterna
(carro-cisterna, cisterna amovibile, cisterna  mobile  o  contenitore
cisterna) o da un carrobatteria o un contenitore per gas  a  elementi
multipli  o  da  un  carro,  un  grande  contenitore  o  un   piccolo
contenitore per il trasporto alla rinfusa o  un  contenitore  per  il
trasporto alla rinfusa; 
    ff) «riempitore»: impresa che  riempie  con  merci  una  cisterna
(inclusi un carro-cisterna, un  carro  con  cisterne  amovibili,  una
cisterna mobile o  un  contenitore-cisterna),  un  carro,  un  grande
contenitore o un piccolo contenitore per il trasporto  alla  rinfusa,
oppure  un  carro-batteria  o  un  contenitore  per  gas  a  elementi
multipli; 
    gg) «svuotatore»: impresa  che  rimuove  merci  da  una  cisterna
(inclusi un carro-cisterna, un  carro  con  cisterne  amovibili,  una
cisterna mobile o  un  contenitore-cisterna),  un  carro,  un  grande
contenitore o un piccolo contenitore per il trasporto  alla  rinfusa,
oppure da un carro-batteria o  un  contenitore  per  gas  a  elementi
multipli; 
    hh)  «trasportatore»:  impresa  che  effettua  un'operazione   di
trasporto, con o senza contratto di trasporto; 
    ii) «ente appaltante»: ente, pubblico o privato,  che  ordina  la
progettazione ovvero la costruzione, il rinnovo o la ristrutturazione
di un sottosistema; 
    ll)  «tipo  di  attivita'»:  la  tipologia  di  servizio  svolto,
inerente il trasporto  di  passeggeri,  inclusi  i  servizi  ad  alta
velocita', il trasporto di  merci,  incluso  il  trasporto  di  merci
pericolose, e i servizi di sola manovra; 
    mm) «portata dell'attivita'»: il  rilievo  dell'attivita'  svolta
caratterizzato dal numero di passeggeri ovvero volume delle  merci  e
dalla dimensione stimata di  un'impresa  ferroviaria  in  termini  di
numero di dipendenti occupati nel settore ferroviario  (vale  a  dire
una micro, piccola, media o grande impresa); 
    nn) «area di esercizio»: la rete o le reti all'interno di  uno  o
piu' Stati membri nel cui ambito un'impresa ferroviaria intende  fare
esercizio; 
    oo)  «decreto  legislativo  Interoperabilita'  ferroviaria»:   il
decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2016/797  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  dell'11  maggio  2016,  relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione europea; 
    pp) «Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (European  union
agency for railways - ERA)»: l'organismo di cui al  regolamento  (UE)
2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016; 
    qq) «binari di raccordo privati»: binari ferroviari che collegano
una infrastruttura  ferroviaria  privata  con  la  rete  del  sistema
ferroviario fino alla barriera tecnica atta ad evitare l'interferenza
tra i movimenti effettuati all'interno del raccordo  e  quelli  sulla
rete  ferroviaria  stessa;  sui  binari  di  detto  raccordo  vengono
effettuate  movimentazioni  di  veicoli  unicamente  per  gli   scopi
indicati all'articolo 2, comma 3, lettera c); 
    rr) «Organismo  indipendente  ferroviario  (OIF)»:  organismo  di
terza parte riconosciuto dall'ANSFISA per lo svolgimento  di  compiti
afferenti  alla  sicurezza  ferroviaria,  quali  l'effettuazione   di
valutazioni di conformita' e di processo, qualifiche  di  laboratori,
esecuzione di prove, nei relativi processi autorizzativi  sulla  base
di norme nazionali non  soggette  a  notifica,  anche  attraverso  la
stipula  di  specifici  accordi  con  l'Ente   unico   nazionale   di
accreditamento di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio  2009,  n.
99; 
    ss) «disposizioni e  prescrizioni  di  esercizio»:  provvedimenti
emanati  dalle  imprese  ferroviarie  e  dai  gestori  infrastruttura
nell'ambito delle  competenze  previste  dai  rispettivi  sistemi  di
gestione  della  sicurezza  e  conformi  alle  norme  nazionali,  per
disciplinare i processi interni e l'operativita'  del  personale;  le
disposizioni di esercizio hanno carattere di generalita',  mentre  le
prescrizioni  di  esercizio   riguardano   fattispecie   particolari,
riferibili a casi specifici. 
    tt) «Organismo investigativo  nazionale  (National  investigating
body - NIB)»: l'Organismo investigativo nazionale,  istituito  presso
il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ai  sensi  del
decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'art. 3, comma 1, lettere a) e  b),  del
          decreto legislativo 15 luglio 2015, n.  112,  citato  nelle
          note alle premesse, cosi' recita: 
              «Art. 3  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                a) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa pubblica  o
          privata  titolare  di  una  licenza,   la   cui   attivita'
          principale consiste nella prestazione  di  servizi  per  il
          trasporto sia di merci sia di persone per  ferrovia  e  che
          garantisce obbligatoriamente  la  trazione;  sono  comprese
          anche le imprese che forniscono solo la trazione; 
                b) gestore dell'infrastruttura: qualsiasi organismo o
          impresa responsabili dell'esercizio, della  manutenzione  e
          del rinnovo dell'infrastruttura  ferroviaria  di  una  rete
          nonche' della partecipazione al suo sviluppo come stabilito
          dallo Stato nell'ambito della sua politica  generale  sullo
          sviluppo e sul finanziamento dell'infrastruttura; 
                Omissis». 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2016/797, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i  riferimenti  normativi  del  decreto-legge  28
          settembre 2018, n. 109 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi della legge  16  novembre
          2018, n. 130, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          10 agosto 2007, n. 162 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (UE)
          2016/796 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 4 della legge 23 luglio  2009,
          n. 99 si veda nelle note alle premesse.