Art. 30 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Alle imprese ferroviarie, ai gestori dell'infrastruttura e  agli
altri soggetti del sistema ferroviario di cui all'articolo  4,  comma
4,  che  violano  le  direttive   e   le   raccomandazioni   adottate
dall'ANSFISA a norma  dell'articolo  16,  comma  2,  lettera  z),  in
materia di gestione della circolazione ferroviaria, di  funzionamento
e manutenzione degli elementi del sistema ferroviario, di requisiti e
qualificazione del  personale  impiegato  in  attivita'  inerenti  la
sicurezza  della   circolazione   ferroviaria,   di   certificati   e
autorizzazioni di sicurezza, rilasciati a norma del presente decreto,
si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  10.000  a
euro 100.000. 
  2. Le inosservanze da parte delle imprese ferroviarie, dei  gestori
dell'infrastruttura e degli altri soggetti del sistema ferroviario di
cui all'articolo 4, comma 4, delle disposizioni adottate dall'ANSFISA
in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria,  sono
punite con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  20.000  a
euro 200.000 per il mancato  adeguamento  alle  misure  di  sicurezza
indicate nelle disposizioni emanate  dall'ANSFISA  entro  il  termine
prescritto.  Per  ogni  giorno  di  ritardo,  successivo  al   primo,
nell'adeguamento alle misure di sicurezza,  si  applica  un'ulteriore
sanzione  amministrativa  pecuniaria  pari  al  10  per  cento  della
sanzione da applicare. 
  3. Ai gestori delle infrastrutture e  alle  imprese  ferroviarie  o
agli altri organismi qualificati di cui all'articolo 4, comma 4,  che
violano gli obblighi di fornire all'ANSFISA la necessaria  assistenza
tecnica, le informazioni o la documentazione richiesti si applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000. 
  4. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie da parte dell'ANSFISA si osservano, in quanto  compatibili
con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni  contenute
nel Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  5. I proventi derivanti dalle sanzioni sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato. 
 
          Note all'art. 30: 
              - Le Sezioni I e II del Capo I, della legge 24 novembre
          1981, n. 689, citata nelle note alle premesse,  sono  cosi'
          rubricati: 
                «Capo I LE SANZIONI AMMINISTRATIVE 
                Sezione I Principi generali 
                Sezione II Applicazione».