Art. 31 Disposizioni transitorie e finali 1. Fino alla data di applicazione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 24, comma 2, della direttiva (UE) 2016/798, l'Organismo investigativo utilizza per la relazione d'indagine il modello di cui all'allegato V del decreto legislativo n. 162/2007. 2. Fino al 16 giugno 2019, l'ANSFISA rilascia i certificati di sicurezza e le autorizzazioni di sicurezza ai sensi del decreto legislativo n. 162/2007. Tali certificati e autorizzazioni sono validi fino alla data di scadenza. 3. Per garantire la continuita' del servizio ferroviario dopo l'entrata in vigore del presente decreto sulle reti di cui all'articolo 2, comma 4, resta fermo il quadro regolatorio vigente fino all'adozione delle nuove disposizioni adottate dall'ANSFISA e i soggetti interessati sono autorizzati a proseguire la propria attivita' in virtu' dei provvedimenti rilasciati dalle Autorita' ed Amministrazioni competenti prima della data di cui al comma 4, fino al rilascio dei certificati e delle autorizzazioni ai sensi del Capo VI. Detti soggetti presentano all'ANSFISA, entro novanta giorni dalla data di cui al comma 4, istanza per il rilascio dei certificati e delle autorizzazioni ai sensi del Capo VI, secondo le modalita' definite dall'Agenzia stessa. Alla data di entrata in vigore del presente decreto le competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informano ANSFISA dei procedimenti amministrativi in corso, ai fini del passaggio al nuovo regime. 4. Le competenze in materia di sicurezza ferroviaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulle reti di cui al comma 3 e sui soggetti che operano su di esse, che siano in contrasto o in sovrapposizione con le competenze attribuite all'ANSFISA cessano a far data dal 1° luglio 2019. 5. Gli organismi di valutazione della conformita' riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (UE) n. 445/2011 e quelli riconosciuti dall'ANSF o dall'ANSFISA ai sensi del regolamento (UE) n. 402/2013 prima della data di entrata in vigore del presente decreto, transitano al regime dell'accreditamento ai sensi dell'articolo 13, comma 8, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali organismi continuano ad operare in virtu' dei riconoscimenti rilasciati e alle condizioni per le quali sono stati rilasciati i relativi riconoscimenti, fino alla data di conclusione del suddetto processo di accreditamento e relativa comunicazione ai pertinenti organi dell'Unione europea da parte di ANSFISA. Le attivita' di verifica necessarie al passaggio all'accreditamento per i suddetti organismi sono svolte dall'Ente unico nazionale di accreditamento. I relativi oneri sono a carico degli organismi nel rispetto del principio di economicita'. Le convenzioni di cui all'articolo 13, comma 9, disciplinano anche le modalita' operative per gestire le attivita' di cui al primo paragrafo. 6. Ai sensi dell'articolo 12, comma 19, quarto periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, nelle more della piena operativita' di ANSFISA, le funzioni e le competenze ad essa attribuite ai sensi del presente decreto sono svolte dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) gia' istituita ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. 7. Laddove necessario, alle modifiche e all'aggiornamento degli allegati tecnici al presente decreto si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 8. Il comma 3 dell'articolo 12, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' sostituito dal seguente: «3. Con riferimento al settore ferroviario, l'Agenzia svolge i compiti e le funzioni, anche di regolamentazione tecnica, per essa previsti dai decreti legislativi recanti attuazione della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie e della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione europea ed ha competenza per l'intero sistema ferroviario nazionale, secondo quanto previsto dai medesimi decreti. Per le infrastrutture transfrontaliere specializzate, i compiti di autorita' nazionale preposta alla sicurezza di cui al Capo IV della direttiva (UE) 2016/798 sono affidati, a seguito di apposite convenzioni, all'Agenzia o all'Autorita' per la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo».
Note all'art. 31: - Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/798 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 445/2011 si veda nelle note all'art. 13. - Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 402/2013 si veda nelle note all'art. 13. - Per il testo dell'art. 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 si veda nelle note all'art. 16. - Per i riferimenti normativi della legge 16 novembre 2018, n. 130 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 si veda nelle note alle premesse.