Art. 32 
 
                             Abrogazione 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati: 
    a) l'articolo 18 della  legge  7  luglio  2016,  n.  122  recante
«Disposizioni   per   l'adempimento    degli    obblighi    derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  legge  europea
2015-2016»; 
    b) il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di  recepimento
delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE; 
    c) il decreto legislativo 24 marzo 2011, n.  43,  di  recepimento
della direttiva 2008/110/CE; 
    d) il decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
26 giugno 2015, di recepimento della direttiva 2014/88/UE  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2015; 
    e) il decreto 21 dicembre 2012 del Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti di attuazione dell'articolo 3, comma 1,  del  decreto
legislativo 24 marzo 2011,  n.  43,  per  l'adozione  di  un  sistema
provvisorio per la certificazione  dei  soggetti  responsabili  della
manutenzione di carri ferroviari adibiti  al  trasporto  di  merci  -
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2013; 
    f) le parole: «o ad apposito organismo binazionale», all'art. 12,
comma 3, secondo periodo, del decreto-legge  28  settembre  2018,  n.
109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130. 
  2.  Continuano  ad  applicarsi  le  norme  tecniche   adottate   in
attuazione dei decreti di cui al comma 1  e  restano  efficaci,  fino
alla loro scadenza, tutti i negozi giuridici attivi e  passivi  posti
in essere sia dall'ANSF sia dall'ANSFISA prima della data di  entrata
in vigore del presente decreto. 
  3.  L'ANSFISA  adotta  tutte  le  misure  necessarie  al  fine   di
modificare i decreti e le linee guida da essa emanate o gia'  emanate
dall'ANSF in  contrasto  con  le  disposizioni  di  cui  al  presente
decreto. 
 
          Note all'art. 32: 
              - Per il testo dell'art. 18 della legge 7 luglio  2016,
          n. 122 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          10 agosto 2007, n. 162, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 24 marzo
          2011, n. 43 (Attuazione  della  direttiva  2008/110/CE  che
          modifica la direttiva 2004/49/CE  relativa  alla  sicurezza
          delle  ferrovie  comunitarie.)  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 aprile 2011, n. 87, cosi' recita: 
              «Art.  3  (Sistema  di  certificazione   del   soggetto
          responsabile della manutenzione di carri merci).  -  1.  Al
          fine di dare rapida attuazione al sistema di certificazione
          dei  soggetti  responsabili  della  manutenzione  di  carri
          merci, con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e con il Ministro dello  sviluppo  economico,
          da emanare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto  legislativo,  sono  dettate
          disposizioni che tengano conto dell'accordo  internazionale
          sottoscritto a Bruxelles il 14 maggio  2009.  Tale  decreto
          disciplina le modalita' di riconoscimento  degli  Organismi
          di   certificazione   dei   soggetti   responsabili   della
          manutenzione e la determinazione delle tariffe a carico dei
          predetti Organismi  per  le  attivita'  di  riconoscimento,
          rinnovo   e   vigilanza   svolte   dal   Ministero    delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sulla  base  del  costo
          effettivo delle prestazioni.  Le  tariffe  sono  aggiornate
          almeno ogni due anni. 
              2. Nelle more di  entrata  in  vigore  del  regolamento
          adottato  dalla  Commissione  europea  sulla   base   della
          Raccomandazione dell'ERA di cui all'art.  1,  paragrafo  8,
          della direttiva 2008/110/CE, il decreto di cui al  comma  1
          disciplina anche: 
                a) i requisiti dell'Organismo di Certificazione; 
                b)  le  modalita'  di  certificazione  del   soggetto
          responsabile della manutenzione; 
                c)  i  requisiti  del  soggetto  responsabile   della
          manutenzione; 
                d)  i  compiti  del   soggetto   responsabile   della
          manutenzione; 
                e) le  modalita'  del  rilascio  e  del  rinnovo  del
          certificato di  soggetto  responsabile  della  manutenzione
          nonche' la relativa validita'. 
              3. Nelle more dell'emanazione del  decreto  di  cui  al
          comma 1 la verifica della capacita' di svolgere le funzioni
          di responsabile della manutenzione, laddove lo  stesso  sia
          una impresa ferroviaria o un gestore della  infrastruttura,
          e' effettuata dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
          ferrovie,  in   base   alle   competenze   previste   dalla
          legislazione vigente, secondo  le  procedure  di  cui  agli
          articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n.
          162, e deve essere indicata sui certificati specificati  in
          tali procedure.». 
              - Per  il  testo  dell'art.  12  del  decreto-legge  28
          settembre 2018, n. 109 si veda nelle note all'art. 16. 
              - Per i riferimenti normativi della legge  16  novembre
          2018, n. 130 si veda nelle note alle premesse.