Art. 32 Abrogazione 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) l'articolo 18 della legge 7 luglio 2016, n. 122 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2015-2016»; b) il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE; c) il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, di recepimento della direttiva 2008/110/CE; d) il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2015, di recepimento della direttiva 2014/88/UE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2015; e) il decreto 21 dicembre 2012 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, per l'adozione di un sistema provvisorio per la certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari adibiti al trasporto di merci - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2013; f) le parole: «o ad apposito organismo binazionale», all'art. 12, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130. 2. Continuano ad applicarsi le norme tecniche adottate in attuazione dei decreti di cui al comma 1 e restano efficaci, fino alla loro scadenza, tutti i negozi giuridici attivi e passivi posti in essere sia dall'ANSF sia dall'ANSFISA prima della data di entrata in vigore del presente decreto. 3. L'ANSFISA adotta tutte le misure necessarie al fine di modificare i decreti e le linee guida da essa emanate o gia' emanate dall'ANSF in contrasto con le disposizioni di cui al presente decreto.
Note all'art. 32: - Per il testo dell'art. 18 della legge 7 luglio 2016, n. 122 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43 (Attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie.) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 2011, n. 87, cosi' recita: «Art. 3 (Sistema di certificazione del soggetto responsabile della manutenzione di carri merci). - 1. Al fine di dare rapida attuazione al sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono dettate disposizioni che tengano conto dell'accordo internazionale sottoscritto a Bruxelles il 14 maggio 2009. Tale decreto disciplina le modalita' di riconoscimento degli Organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione e la determinazione delle tariffe a carico dei predetti Organismi per le attivita' di riconoscimento, rinnovo e vigilanza svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base del costo effettivo delle prestazioni. Le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni. 2. Nelle more di entrata in vigore del regolamento adottato dalla Commissione europea sulla base della Raccomandazione dell'ERA di cui all'art. 1, paragrafo 8, della direttiva 2008/110/CE, il decreto di cui al comma 1 disciplina anche: a) i requisiti dell'Organismo di Certificazione; b) le modalita' di certificazione del soggetto responsabile della manutenzione; c) i requisiti del soggetto responsabile della manutenzione; d) i compiti del soggetto responsabile della manutenzione; e) le modalita' del rilascio e del rinnovo del certificato di soggetto responsabile della manutenzione nonche' la relativa validita'. 3. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 la verifica della capacita' di svolgere le funzioni di responsabile della manutenzione, laddove lo stesso sia una impresa ferroviaria o un gestore della infrastruttura, e' effettuata dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, in base alle competenze previste dalla legislazione vigente, secondo le procedure di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e deve essere indicata sui certificati specificati in tali procedure.». - Per il testo dell'art. 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 si veda nelle note all'art. 16. - Per i riferimenti normativi della legge 16 novembre 2018, n. 130 si veda nelle note alle premesse.