Art. 4 Ruolo dei soggetti del sistema ferroviario nello sviluppo e miglioramento della sicurezza ferroviaria 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANSFISA, nell'ambito delle rispettive competenze: a) garantiscono il generale mantenimento e, ove ragionevolmente praticabile, il costante miglioramento della sicurezza ferroviaria, tenendo conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione europea e delle norme internazionali, del progresso tecnico e scientifico e dando la priorita' alla prevenzione degli incidenti; b) provvedono affinche' l'applicazione della normativa di riferimento avvenga in maniera trasparente e non discriminatoria, incoraggiando lo sviluppo di un sistema di trasporto ferroviario europeo unico. 2. L'ANSFISA provvede: a) affinche' le disposizioni relative allo sviluppo e al miglioramento della sicurezza ferroviaria tengano conto dell'esigenza di un approccio sistemico; b) affinche' la responsabilita' del funzionamento sicuro del sistema ferroviario e del controllo dei rischi che ne derivano, incomba sui gestori dell'infrastruttura e sulle imprese ferroviarie, ciascuno per la propria parte di sistema, inducendoli a: 1) mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), della direttiva (UE) 2016/798, ove appropriato cooperando con i soggetti coinvolti; 2) applicare le norme dell'Unione europea e le norme nazionali; 3) istituire sistemi di gestione della sicurezza ai sensi dell'articolo 8; c) affinche' ciascun gestore dell'infrastruttura e ciascuna impresa ferroviaria siano responsabili della propria parte di sistema e del relativo funzionamento in sicurezza, compresa la fornitura di materiali e l'appalto di servizi, nei confronti di utenti, clienti, lavoratori interessati e altri soggetti ai sensi del successivo comma 4, fatta salva la responsabilita' civile ai sensi delle disposizioni giuridiche nazionali; d) a elaborare e pubblicare sul proprio sito istituzionale i piani annuali di sicurezza che stabiliscono le misure al fine di conseguire gli obiettivi comuni di sicurezza (CST), indicando inoltre le aree di miglioramento in materia di sicurezza ferroviaria che i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie sono tenuti a conseguire; e) a supportare l'ERA nelle sue attivita' di monitoraggio dell'evoluzione della sicurezza ferroviaria a livello dell'Unione europea. 3. Le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura, ciascuno per la propria parte di sistema, sono responsabili del funzionamento sicuro del sistema ferroviario e del controllo dei rischi che ne derivano, compresa la fornitura di materiale e l'appalto di servizi nei confronti di utenti, clienti, lavoratori interessati e terzi, e a tale fine: a) mettono in atto le necessarie misure di controllo del rischio di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), della direttiva (UE) 2016/798, ove appropriato cooperando reciprocamente e con gli altri soggetti coinvolti; b) tengono conto, nei loro sistemi di gestione della sicurezza, dei rischi associati alle attivita' di altri soggetti e di terzi; c) obbligano per contratto, ove necessario, gli altri soggetti di cui al comma 4, che hanno un potenziale impatto sul funzionamento sicuro del sistema ferroviario, a mettere in atto misure di controllo del rischio; d) provvedono affinche' le proprie imprese appaltatrici attuino misure di controllo del rischio attraverso l'applicazione dei CSM relativi ai processi di monitoraggio, definiti nel CSM per il monitoraggio di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/798, ed affinche' cio' sia stabilito in accordi contrattuali da fornire su richiesta dell'ERA o dell'ANSFISA; e) emettono prescrizioni e disposizioni di esercizio necessarie ai fini di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 16. 4. Fatte salve le responsabilita' delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura di cui al comma 3, i soggetti responsabili della manutenzione (ECM) e tutti gli altri soggetti la cui azione ha un potenziale impatto sul funzionamento sicuro del sistema ferroviario, tra cui fabbricanti, fornitori di servizi di manutenzione, detentori, fornitori di servizi, enti appaltanti, trasportatori, speditori, consegnatari, caricatori, scaricatori, riempitori e svuotatori: a) mettono in atto le necessarie misure di controllo del rischio, ove appropriato cooperando con altri soggetti; b) assicurano che i sottosistemi, gli accessori, i materiali, le attrezzature e i servizi da loro forniti siano conformi ai requisiti e alle condizioni di impiego richiesti, affinche' possano essere utilizzati in modo sicuro dall'impresa ferroviaria e dal gestore dell'infrastruttura interessati. 5. Le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura e qualsiasi soggetto di cui al comma 4 che individui o sia informato di un rischio di sicurezza dovuto a difetti, non conformita' nella costruzione o funzionamento difettoso di attrezzature tecniche, incluse quelle dei sottosistemi strutturali, nei limiti delle rispettive competenze: a) adottano le misure correttive necessarie per far fronte al rischio di sicurezza individuato; b) segnalano tali rischi alle pertinenti parti interessate, nonche' all'ANSFISA e all'Organismo investigativo nazionale, per consentire loro di adottare le necessarie ulteriori misure correttive, in modo da garantire costantemente il funzionamento sicuro del sistema ferroviario. Lo scambio di informazioni tra i soggetti interessati, e' attuato attraverso lo strumento informatico messo a disposizione dall'ERA a tale scopo, quando disponibile, oppure attraverso opportuni protocolli di relazione tra i vari soggetti interessati, stabiliti nei contratti o accordi tra le parti. 6. Nel caso di scambio di veicoli tra imprese ferroviarie, i soggetti interessati condividono tutte le informazioni pertinenti per lo svolgimento sicuro dell'esercizio, compresi, almeno, la situazione e la storia del veicolo interessato, elementi dei dossier di manutenzione ai fini della tracciabilita', la tracciabilita' delle operazioni di carico e le lettere di vettura. I protocolli di relazione per lo scambio di informazioni tra i vari soggetti interessati sono stabiliti nei contratti o accordi tra le parti.
Note all'art. 4: - Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/798 si veda nelle note alle premesse.