Art. 5 
 
                   Indicatori comuni di sicurezza 
 
  1.  Per  facilitare  la  valutazione  della   realizzazione   degli
obiettivi comuni di sicurezza (Common safety target -  CST),  di  cui
all'articolo  7  della  direttiva  (UE)  2016/798,  e  consentire  il
monitoraggio dell'evoluzione generale della sicurezza ferroviaria, il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   acquisisce   le
informazioni sugli indicatori  comuni  di  sicurezza  (Common  safety
indicator -  CSI)  indicati  nell'allegato  I  al  presente  decreto,
mediante le relazioni di cui all'articolo 19. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2016/798 si veda nelle note alle premesse.