Art. 5 Indicatori comuni di sicurezza 1. Per facilitare la valutazione della realizzazione degli obiettivi comuni di sicurezza (Common safety target - CST), di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2016/798, e consentire il monitoraggio dell'evoluzione generale della sicurezza ferroviaria, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce le informazioni sugli indicatori comuni di sicurezza (Common safety indicator - CSI) indicati nell'allegato I al presente decreto, mediante le relazioni di cui all'articolo 19.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/798 si veda nelle note alle premesse.