Art. 6 Metodi comuni di sicurezza e obiettivi comuni di sicurezza 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANSFISA e le altre autorita' nazionali eventualmente interessate apportano le necessarie modifiche alle norme nazionali di rispettiva competenza, nel rispetto dei metodi comuni di sicurezza (CSM) e delle modifiche agli stessi anche per attuare almeno gli obiettivi comuni di sicurezza (CST) ed ogni CST riveduto, secondo i calendari di attuazione ad essi acclusi. Tali modifiche sono considerate nella predisposizione e nell'aggiornamento dei piani annuali di sicurezza di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d). 2. L'ANSFISA notifica alla Commissione europea le norme di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7.