Art. 6 
 
                     Metodi comuni di sicurezza 
                   e obiettivi comuni di sicurezza 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  l'ANSFISA  e
le altre autorita' nazionali eventualmente interessate  apportano  le
necessarie modifiche alle norme nazionali di  rispettiva  competenza,
nel rispetto dei metodi comuni di sicurezza (CSM) e  delle  modifiche
agli  stessi  anche  per  attuare  almeno  gli  obiettivi  comuni  di
sicurezza  (CST)  ed  ogni  CST  riveduto,  secondo  i  calendari  di
attuazione ad essi acclusi. Tali  modifiche  sono  considerate  nella
predisposizione e nell'aggiornamento dei piani annuali  di  sicurezza
di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d). 
  2. L'ANSFISA notifica alla Commissione europea le norme di  cui  al
comma 1, ai sensi dell'articolo 7.