Art. 7 
 
               Norme nazionali in materia di sicurezza 
 
  1. Il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita
l'ANSFISA per quanto di  competenza,  riesamina,  anche  ai  fini  di
quanto previsto dall'articolo 19,  comma  2,  lettera  b),  le  norme
nazionali gia' notificate entro il 15  giugno  2016  ai  sensi  della
direttiva  2004/49/CE   e,   con   apposito   provvedimento,   indica
conseguentemente le norme nazionali, diverse da  quelle  emanate  con
regolamento  governativo  o  atto  legislativo,  che  continuano   ad
applicarsi qualora: 
    a) rientrano in una delle tipologie di cui all'allegato II; 
    b) sono conformi al  diritto  dell'Unione  europea,  compresi  in
particolare le STI, i CST e i CSM; 
    c)  non  danno  luogo  a  discriminazione  arbitraria  o  a   una
dissimulata restrizione delle operazioni di trasporto ferroviario tra
Stati membri. 
  2. In esito al riesame di  cui  al  comma  1,  il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei   trasporti,   sentita   l'ANSFISA,   con   il
provvedimento  di  cui  al  comma  1,   e   salvo   quanto   previsto
dall'articolo 19, comma 2, lettera b), abroga o  dichiara  inefficaci
le  norme  nazionali  diverse  da  quelle  emanate  con   regolamento
governativo o atto legislativo: 
    a) che  non  sono  state  notificate  o  che  non  soddisfano  le
condizioni specificate al comma 1. A tal fine, puo'  avvalersi  dello
strumento di gestione delle norme di cui all'articolo  27,  comma  4,
del regolamento (UE) 2016/796 e puo' chiedere  all'ERA  di  esaminare
norme specifiche sulla base delle condizioni specificate al comma 1; 
    b) rese superflue dal diritto dell'Unione  europea,  comprese  in
particolare le STI, i CST e i CSM. A tal fine, puo'  avvalersi  dello
strumento di gestione delle norme di cui all'articolo  27,  comma  4,
del regolamento (UE) 2016/796 e puo' chiedere  all'ERA  di  esaminare
norme specifiche sulla base delle condizioni specificate al comma 1. 
  3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  l'ANSFISA,
nelle materie di competenza, e salvo  quanto  previsto  dall'articolo
19, comma 2, lettera b), possono stabilire nuove norme nazionali  nei
casi seguenti: 
    a) quando norme relative ai metodi  di  sicurezza  esistenti  non
sono contemplate dai CSM; 
    b) quando norme di esercizio  della  rete  ferroviaria  non  sono
ancora oggetto di una STI; 
    c) come misura preventiva d'urgenza, in particolare a seguito  di
un incidente o inconveniente; 
    d) quando e' necessario rivedere una norma gia' notificata; 
    e) quando norme relative ai requisiti  del  personale  addetto  a
compiti di  sicurezza  essenziali,  tra  cui  criteri  di  selezione,
idoneita' sotto il profilo fisico e psicologico e formazione non sono
ancora coperte da una STI o dal decreto legislativo 30 dicembre 2010,
n. 247. 
  4. Prima della prevista introduzione nel sistema giuridico  di  una
nuova norma, i soggetti di cui al  comma  3  presentano  il  relativo
progetto alla Commissione europea e all'ERA affinche'  lo  esaminino,
motivandone   l'introduzione,   tramite   il   sistema    informatico
appropriato, in conformita'  all'articolo  27  del  regolamento  (UE)
2016/796, entro i termini di cui all'articolo 25, comma 1,  di  detto
regolamento. Inoltre provvedono affinche' il progetto  di  norma  sia
sufficientemente sviluppato per consentire all'ERA di svolgere il suo
esame a  norma  dell'articolo  25,  comma  2,  del  regolamento  (UE)
2016/796. 
  5. In caso di misure preventive d'urgenza, l'ANSFISA puo'  adottare
e applicare una nuova norma immediatamente. L'ANSFISA  notifica  tale
norma conformemente all'articolo 27, comma 2,  del  regolamento  (UE)
2016/796, che e' soggetta  alla  valutazione  dell'ERA  conformemente
all'articolo 26, commi 1, 2 e 5 del suddetto regolamento. 
  6. L'ANSFISA notifica alla Commissione europea e all'ERA  le  norme
nazionali adottate, utilizzando il sistema informatico appropriato  a
norma dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2016/796. 
  7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede,  per
il tramite dell'ANSFISA, affinche' le norme nazionali in vigore siano
facilmente accessibili, di dominio  pubblico  e  redatte  in  termini
comprensibili a tutte le parti interessate. 
  8. Norme e restrizioni di natura strettamente  locale  possono  non
essere notificate, ma  in  tal  caso,  sono  riportate  nel  registro
dell'infrastruttura di cui al decreto  legislativo  interoperabilita'
ferroviaria e, nelle more  dell'istituzione  del  registro  medesimo,
sono pubblicate in altri luoghi specificati dal prospetto informativo
della rete. 
  9. Le norme nazionali notificate a norma del presente articolo  non
sono soggette alla procedura di notifica di cui alla  direttiva  (UE)
2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
  10. Fatto salvo il comma 8, le norme  nazionali  non  notificate  a
norma del presente articolo non si applicano  ai  fini  del  presente
decreto. 
 
          Note all'art. 7: 
              - La direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio   relativa   alla   sicurezza   delle    ferrovie
          comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del
          Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e
          della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
          capacita di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei
          diritti per l'utilizzo  dell'infrastruttura  ferroviaria  e
          alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza
          delle ferrovie) e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  30  aprile
          2004, n. L 164. 
              - Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (UE)
          2016/796 si veda nelle note alle premesse. 
              - Il decreto  legislativo  30  dicembre  2010,  n.  247
          (Attuazione  della  direttiva  2007/59/CE   relativa   alla
          certificazione  dei  macchinisti  addetti  alla  guida   di
          locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita')
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2011,  n.
          16, S.O. 
              - La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio che prevede una procedura d'informazione  nel
          settore delle  regolamentazioni  tecniche  e  delle  regole
          relative  ai  servizi  della   societa'   dell'informazione
          (codificazione)  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 17 settembre 2015, n. L 241.