Art. 7 Norme nazionali in materia di sicurezza 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANSFISA per quanto di competenza, riesamina, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, lettera b), le norme nazionali gia' notificate entro il 15 giugno 2016 ai sensi della direttiva 2004/49/CE e, con apposito provvedimento, indica conseguentemente le norme nazionali, diverse da quelle emanate con regolamento governativo o atto legislativo, che continuano ad applicarsi qualora: a) rientrano in una delle tipologie di cui all'allegato II; b) sono conformi al diritto dell'Unione europea, compresi in particolare le STI, i CST e i CSM; c) non danno luogo a discriminazione arbitraria o a una dissimulata restrizione delle operazioni di trasporto ferroviario tra Stati membri. 2. In esito al riesame di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANSFISA, con il provvedimento di cui al comma 1, e salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, lettera b), abroga o dichiara inefficaci le norme nazionali diverse da quelle emanate con regolamento governativo o atto legislativo: a) che non sono state notificate o che non soddisfano le condizioni specificate al comma 1. A tal fine, puo' avvalersi dello strumento di gestione delle norme di cui all'articolo 27, comma 4, del regolamento (UE) 2016/796 e puo' chiedere all'ERA di esaminare norme specifiche sulla base delle condizioni specificate al comma 1; b) rese superflue dal diritto dell'Unione europea, comprese in particolare le STI, i CST e i CSM. A tal fine, puo' avvalersi dello strumento di gestione delle norme di cui all'articolo 27, comma 4, del regolamento (UE) 2016/796 e puo' chiedere all'ERA di esaminare norme specifiche sulla base delle condizioni specificate al comma 1. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANSFISA, nelle materie di competenza, e salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, lettera b), possono stabilire nuove norme nazionali nei casi seguenti: a) quando norme relative ai metodi di sicurezza esistenti non sono contemplate dai CSM; b) quando norme di esercizio della rete ferroviaria non sono ancora oggetto di una STI; c) come misura preventiva d'urgenza, in particolare a seguito di un incidente o inconveniente; d) quando e' necessario rivedere una norma gia' notificata; e) quando norme relative ai requisiti del personale addetto a compiti di sicurezza essenziali, tra cui criteri di selezione, idoneita' sotto il profilo fisico e psicologico e formazione non sono ancora coperte da una STI o dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247. 4. Prima della prevista introduzione nel sistema giuridico di una nuova norma, i soggetti di cui al comma 3 presentano il relativo progetto alla Commissione europea e all'ERA affinche' lo esaminino, motivandone l'introduzione, tramite il sistema informatico appropriato, in conformita' all'articolo 27 del regolamento (UE) 2016/796, entro i termini di cui all'articolo 25, comma 1, di detto regolamento. Inoltre provvedono affinche' il progetto di norma sia sufficientemente sviluppato per consentire all'ERA di svolgere il suo esame a norma dell'articolo 25, comma 2, del regolamento (UE) 2016/796. 5. In caso di misure preventive d'urgenza, l'ANSFISA puo' adottare e applicare una nuova norma immediatamente. L'ANSFISA notifica tale norma conformemente all'articolo 27, comma 2, del regolamento (UE) 2016/796, che e' soggetta alla valutazione dell'ERA conformemente all'articolo 26, commi 1, 2 e 5 del suddetto regolamento. 6. L'ANSFISA notifica alla Commissione europea e all'ERA le norme nazionali adottate, utilizzando il sistema informatico appropriato a norma dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2016/796. 7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, per il tramite dell'ANSFISA, affinche' le norme nazionali in vigore siano facilmente accessibili, di dominio pubblico e redatte in termini comprensibili a tutte le parti interessate. 8. Norme e restrizioni di natura strettamente locale possono non essere notificate, ma in tal caso, sono riportate nel registro dell'infrastruttura di cui al decreto legislativo interoperabilita' ferroviaria e, nelle more dell'istituzione del registro medesimo, sono pubblicate in altri luoghi specificati dal prospetto informativo della rete. 9. Le norme nazionali notificate a norma del presente articolo non sono soggette alla procedura di notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio. 10. Fatto salvo il comma 8, le norme nazionali non notificate a norma del presente articolo non si applicano ai fini del presente decreto.
Note all'art. 7: - La direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacita di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 164. - Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) 2016/796 si veda nelle note alle premesse. - Il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247 (Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita') e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2011, n. 16, S.O. - La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione (codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 settembre 2015, n. L 241.