Art. 8 
 
                 Sistemi di gestione della sicurezza 
 
  1. I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie elaborano
i propri sistemi  di  gestione  della  sicurezza  (SGS)  al  fine  di
garantire che il sistema ferroviario  raggiunga  almeno  i  CST,  sia
conforme ai requisiti di sicurezza contenuti nelle STI  e  che  siano
applicati gli elementi pertinenti dei CSM e le norme nazionali. 
  2. Il sistema di gestione della sicurezza (SGS) e'  documentato  in
tutti i suoi elementi  pertinenti  e  descrive,  in  particolare,  la
ripartizione delle responsabilita'  in  seno  all'organizzazione  del
gestore dell'infrastruttura o dell'impresa ferroviaria. L'SGS  indica
come il controllo e' garantito da parte  della  direzione  a  diversi
livelli,  come  sono  coinvolti   il   personale   e   i   rispettivi
rappresentanti a tutti i  livelli  e  in  che  modo  e'  promosso  il
miglioramento  costante  del  sistema  di  gestione  della  sicurezza
stesso. Inoltre, e' necessario un chiaro impegno ad applicare in modo
coerente le conoscenze e i metodi  per  la  valutazione  del  rischio
derivante dal fattore umano. Tramite il  sistema  di  gestione  della
sicurezza, i gestori dell'infrastruttura  e  le  imprese  ferroviarie
promuovono una cultura di reciproca fiducia  e  apprendimento,  nella
quale il personale e' incoraggiato a contribuire allo sviluppo  della
sicurezza e, allo stesso tempo, e' garantita la riservatezza. 
  3. Il sistema di gestione della sicurezza si compone  dei  seguenti
elementi essenziali: 
    a)  una  politica  sulla  sicurezza,   approvata   esclusivamente
dall'organo   amministrativo   di   vertice   dell'organizzazione   e
comunicata a tutto il personale; 
    b)    obiettivi    di    tipo    qualitativo    e    quantitativo
dell'organizzazione per il  mantenimento  e  il  miglioramento  della
sicurezza, nonche' piani e procedure per conseguire tali obiettivi; 
    c) procedure atte a soddisfare gli standard tecnici  e  operativi
in vigore, nonche' altre condizioni prescrittive cosi' come  previste
nelle STI, nelle norme nazionali e all'Allegato II,  in  altre  norme
pertinenti o in decisioni dell'ANSFISA; 
    d) procedure volte ad assicurare la conformita' agli  standard  e
alle altre prescrizioni durante le operazioni e durante il  ciclo  di
vita delle attrezzature; 
    e) procedure e metodi per l'individuazione e la  valutazione  dei
rischi e l'attuazione delle misure di controllo del rischio quando un
cambiamento nelle condizioni di esercizio  oppure  l'introduzione  di
nuovo materiale comporti nuovi  rischi  per  l'infrastruttura  o  per
l'interfaccia uomo-macchina-organizzazione; 
    f) pianificazione dell'attivita' formativa  del  personale  e  di
sistemi atti  a  garantire  che  il  personale  mantenga  le  proprie
competenze e che  i  compiti  siano  svolti  conformemente  ad  esse,
incluse disposizioni con riguardo all'idoneita' fisica e psicologica; 
    g) disposizioni  atte  a  garantire  un  livello  sufficiente  di
informazione  all'interno  dell'organizzazione   e   fra   differenti
organizzazioni del sistema ferroviario; 
    h) procedure e modelli per la documentazione  delle  informazioni
in  materia  di  sicurezza  e  procedura  per  il   controllo   delle
informazioni essenziali in materia di sicurezza; 
    i)  procedure  volte  a  garantire   che   gli   incidenti,   gli
inconvenienti, i «quasi incidenti» e altri  eventi  pericolosi  siano
segnalati, indagati e analizzati, e che siano adottate le  necessarie
misure preventive; 
    l) piani di intervento, di allarme  e  informazione  in  caso  di
emergenza, concordati con le autorita' pubbliche competenti; 
    m) pianificazione  di  audit  interni  regolari  del  sistema  di
gestione della sicurezza. 
  4. I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie includono
nel sistema di gestione  della  sicurezza  qualsiasi  altro  elemento
necessario a coprire i rischi per la sicurezza, in  conformita'  alla
valutazione dei rischi derivanti dalla loro attivita'. 
  5. Il sistema di gestione della sicurezza e' adattato  in  funzione
del tipo, delle dimensioni, dell'area  di  esercizio  e  delle  altre
condizioni dell'attivita' svolta. 
  6. Il sistema garantisce il controllo di tutti  i  rischi  connessi
all'attivita'  del   gestore   dell'infrastruttura   o   dell'impresa
ferroviaria,  compresi  i  servizi  di  manutenzione,   fatto   salvo
l'articolo 13, la fornitura del materiale  e  il  ricorso  a  imprese
appaltatrici. 
  7. Fatte salve le  vigenti  norme  nazionali  e  internazionali  in
materia di responsabilita', il sistema di  gestione  della  sicurezza
tiene parimenti conto,  ove  opportuno,  dei  rischi  generati  dalle
attivita' di altri soggetti ai sensi dell'articolo 4. 
  8.  Il  sistema  di  gestione  della  sicurezza  di  ogni   gestore
dell'infrastruttura tiene conto degli effetti delle attivita'  svolte
sulla rete dalle varie imprese ferroviarie e  consente  alle  imprese
ferroviarie di operare nel rispetto delle  STI  nonche'  delle  norme
nazionali e delle condizioni stabilite dai rispettivi certificati  di
sicurezza. 
  9. I sistemi di gestione della sicurezza  sono  concepiti  in  modo
tale da garantire il coordinamento delle procedure di  emergenza  del
gestore dell'infrastruttura con  tutte  le  imprese  ferroviarie  che
operano sulla sua infrastruttura e con i  servizi  di  emergenza,  in
modo da facilitare l'intervento rapido dei servizi di soccorso, e con
qualsiasi altro soggetto che possa essere coinvolto in una situazione
di emergenza, ivi compresi altri gestori dell'infrastruttura in  caso
di    infrastrutture    interconnesse.    Per    le    infrastrutture
transfrontaliere, la cooperazione tra i  gestori  dell'infrastruttura
pertinenti facilita il coordinamento e la preparazione necessari  dei
servizi di emergenza competenti  sui  due  lati  della  frontiera.  A
seguito  di  un  incidente  grave,  l'impresa  ferroviaria  coinvolta
fornisce assistenza alle  vittime  in  particolare  nell'espletamento
delle procedure di ricorso ai sensi del diritto dell'Unione  europea,
in particolare del  regolamento  (CE)  n.  1371/2007  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio,  del  23  ottobre  2007,  fatti  salvi  gli
obblighi  di  altre  parti.  Tale  assistenza  utilizza   canali   di
comunicazione con i familiari delle vittime e comprende  il  sostegno
psicologico alle vittime di incidenti e ai loro familiari. 
  10. Entro il 31 maggio di ogni anno, i gestori  dell'infrastruttura
e  le  imprese  ferroviarie  trasmettono  all'ANSFISA  una  relazione
annuale sulla sicurezza relativa all'anno solare precedente. Salvo il
potere di ANSFISA,  qualora  lo  ritenga  necessario,  di  richiedere
ulteriori elementi e chiarimenti, detta relazione contiene almeno: 
    a)  i  dati  relativi  alle  modalita'  di  conseguimento   degli
obiettivi di sicurezza interni dell'organizzazione e i risultati  dei
piani di sicurezza; 
    b) un resoconto dello  sviluppo  degli  indicatori  nazionali  di
sicurezza e dei CSI di cui  all'articolo  5,  se  pertinente  per  il
soggetto che trasmette la relazione; 
    c) i risultati degli audit di sicurezza interni; 
    d) le osservazioni in merito alle carenze e  al  malfunzionamento
dell'esercizio ferroviario e della gestione  dell'infrastruttura  che
rivestono un interesse per  l'ANSFISA,  compresa  una  sintesi  delle
informazioni fornite dai soggetti interessati ai sensi  dell'articolo
4, comma 5, lettera b); 
    e) una relazione sull'applicazione dei pertinenti CSM. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1371/2007  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007,  relativo  ai
          diritti  e  agli  obblighi  dei  passeggeri  nel  trasporto
          ferroviario e' pubblicato nella G.U.U.E. 3  dicembre  2007,
          n. L 315.