Art. 8 Sistemi di gestione della sicurezza 1. I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie elaborano i propri sistemi di gestione della sicurezza (SGS) al fine di garantire che il sistema ferroviario raggiunga almeno i CST, sia conforme ai requisiti di sicurezza contenuti nelle STI e che siano applicati gli elementi pertinenti dei CSM e le norme nazionali. 2. Il sistema di gestione della sicurezza (SGS) e' documentato in tutti i suoi elementi pertinenti e descrive, in particolare, la ripartizione delle responsabilita' in seno all'organizzazione del gestore dell'infrastruttura o dell'impresa ferroviaria. L'SGS indica come il controllo e' garantito da parte della direzione a diversi livelli, come sono coinvolti il personale e i rispettivi rappresentanti a tutti i livelli e in che modo e' promosso il miglioramento costante del sistema di gestione della sicurezza stesso. Inoltre, e' necessario un chiaro impegno ad applicare in modo coerente le conoscenze e i metodi per la valutazione del rischio derivante dal fattore umano. Tramite il sistema di gestione della sicurezza, i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie promuovono una cultura di reciproca fiducia e apprendimento, nella quale il personale e' incoraggiato a contribuire allo sviluppo della sicurezza e, allo stesso tempo, e' garantita la riservatezza. 3. Il sistema di gestione della sicurezza si compone dei seguenti elementi essenziali: a) una politica sulla sicurezza, approvata esclusivamente dall'organo amministrativo di vertice dell'organizzazione e comunicata a tutto il personale; b) obiettivi di tipo qualitativo e quantitativo dell'organizzazione per il mantenimento e il miglioramento della sicurezza, nonche' piani e procedure per conseguire tali obiettivi; c) procedure atte a soddisfare gli standard tecnici e operativi in vigore, nonche' altre condizioni prescrittive cosi' come previste nelle STI, nelle norme nazionali e all'Allegato II, in altre norme pertinenti o in decisioni dell'ANSFISA; d) procedure volte ad assicurare la conformita' agli standard e alle altre prescrizioni durante le operazioni e durante il ciclo di vita delle attrezzature; e) procedure e metodi per l'individuazione e la valutazione dei rischi e l'attuazione delle misure di controllo del rischio quando un cambiamento nelle condizioni di esercizio oppure l'introduzione di nuovo materiale comporti nuovi rischi per l'infrastruttura o per l'interfaccia uomo-macchina-organizzazione; f) pianificazione dell'attivita' formativa del personale e di sistemi atti a garantire che il personale mantenga le proprie competenze e che i compiti siano svolti conformemente ad esse, incluse disposizioni con riguardo all'idoneita' fisica e psicologica; g) disposizioni atte a garantire un livello sufficiente di informazione all'interno dell'organizzazione e fra differenti organizzazioni del sistema ferroviario; h) procedure e modelli per la documentazione delle informazioni in materia di sicurezza e procedura per il controllo delle informazioni essenziali in materia di sicurezza; i) procedure volte a garantire che gli incidenti, gli inconvenienti, i «quasi incidenti» e altri eventi pericolosi siano segnalati, indagati e analizzati, e che siano adottate le necessarie misure preventive; l) piani di intervento, di allarme e informazione in caso di emergenza, concordati con le autorita' pubbliche competenti; m) pianificazione di audit interni regolari del sistema di gestione della sicurezza. 4. I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie includono nel sistema di gestione della sicurezza qualsiasi altro elemento necessario a coprire i rischi per la sicurezza, in conformita' alla valutazione dei rischi derivanti dalla loro attivita'. 5. Il sistema di gestione della sicurezza e' adattato in funzione del tipo, delle dimensioni, dell'area di esercizio e delle altre condizioni dell'attivita' svolta. 6. Il sistema garantisce il controllo di tutti i rischi connessi all'attivita' del gestore dell'infrastruttura o dell'impresa ferroviaria, compresi i servizi di manutenzione, fatto salvo l'articolo 13, la fornitura del materiale e il ricorso a imprese appaltatrici. 7. Fatte salve le vigenti norme nazionali e internazionali in materia di responsabilita', il sistema di gestione della sicurezza tiene parimenti conto, ove opportuno, dei rischi generati dalle attivita' di altri soggetti ai sensi dell'articolo 4. 8. Il sistema di gestione della sicurezza di ogni gestore dell'infrastruttura tiene conto degli effetti delle attivita' svolte sulla rete dalle varie imprese ferroviarie e consente alle imprese ferroviarie di operare nel rispetto delle STI nonche' delle norme nazionali e delle condizioni stabilite dai rispettivi certificati di sicurezza. 9. I sistemi di gestione della sicurezza sono concepiti in modo tale da garantire il coordinamento delle procedure di emergenza del gestore dell'infrastruttura con tutte le imprese ferroviarie che operano sulla sua infrastruttura e con i servizi di emergenza, in modo da facilitare l'intervento rapido dei servizi di soccorso, e con qualsiasi altro soggetto che possa essere coinvolto in una situazione di emergenza, ivi compresi altri gestori dell'infrastruttura in caso di infrastrutture interconnesse. Per le infrastrutture transfrontaliere, la cooperazione tra i gestori dell'infrastruttura pertinenti facilita il coordinamento e la preparazione necessari dei servizi di emergenza competenti sui due lati della frontiera. A seguito di un incidente grave, l'impresa ferroviaria coinvolta fornisce assistenza alle vittime in particolare nell'espletamento delle procedure di ricorso ai sensi del diritto dell'Unione europea, in particolare del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, fatti salvi gli obblighi di altre parti. Tale assistenza utilizza canali di comunicazione con i familiari delle vittime e comprende il sostegno psicologico alle vittime di incidenti e ai loro familiari. 10. Entro il 31 maggio di ogni anno, i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie trasmettono all'ANSFISA una relazione annuale sulla sicurezza relativa all'anno solare precedente. Salvo il potere di ANSFISA, qualora lo ritenga necessario, di richiedere ulteriori elementi e chiarimenti, detta relazione contiene almeno: a) i dati relativi alle modalita' di conseguimento degli obiettivi di sicurezza interni dell'organizzazione e i risultati dei piani di sicurezza; b) un resoconto dello sviluppo degli indicatori nazionali di sicurezza e dei CSI di cui all'articolo 5, se pertinente per il soggetto che trasmette la relazione; c) i risultati degli audit di sicurezza interni; d) le osservazioni in merito alle carenze e al malfunzionamento dell'esercizio ferroviario e della gestione dell'infrastruttura che rivestono un interesse per l'ANSFISA, compresa una sintesi delle informazioni fornite dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera b); e) una relazione sull'applicazione dei pertinenti CSM.
Note all'art. 8: - Il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario e' pubblicato nella G.U.U.E. 3 dicembre 2007, n. L 315.