Art. 2 
 
 
               Misure per il contrasto all'assenteismo 
 
  1. Ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione dei  dipendenti  di
cui all'articolo 3 del medesimo decreto  e  fuori  dei  casi  di  cui
all'articolo 18 della legge  22  maggio  2017,  n.  81,  introducono,
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui
al comma 5,  sistemi  di  verifica  biometrica  dell'identita'  e  di
videosorveglianza degli accessi, in sostituzione dei diversi  sistemi
di rilevazione automatica,  attualmente  in  uso,  nel  rispetto  dei
principi di proporzionalita', non  eccedenza  e  gradualita'  sanciti
dall'articolo 5,  paragrafo  1,  lettera  c),  del  regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
e del principio di proporzionalita' previsto dall'articolo  52  della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  per
la pubblica amministrazione, da adottare ai sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e previo parere del Garante  per  la  protezione
dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 del codice  in  materia
di protezione dei dati personali, di cui al  decreto  legislativo  30
giugno  2003,  n.  196,  sulle  modalita'  di  trattamento  dei  dati
biometrici, sono individuate  le  modalita'  attuative  del  presente
comma, nel rispetto dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  27  aprile  2016,  e  delle
misure  di  garanzia  definite  dal  predetto   Garante,   ai   sensi
dell'articolo  2-septies  del  citato  codice  di  cui   al   decreto
legislativo n. 196 del 2003. 
  2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano la propria
prestazione  lavorativa  nella   sede   di   lavoro   alle   esigenze
dell'organizzazione e dell'incarico  dirigenziale  svolto  nonche'  a
quelle  connesse  con  la   corretta   gestione   e   il   necessario
coordinamento delle  risorse  umane.  Per  le  finalita'  di  cui  al
presente  comma,  ai  medesimi  dirigenti,  ad  eccezione  di  quelli
appartenenti  alle  categorie  di  cui  all'articolo  3  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano i sistemi di verifica
biometrica dell'identita' e di videosorveglianza di cui al comma 1. 
  3.  Le  pubbliche  amministrazioni  che  per  espressa   previsione
normativa sono tenute a  utilizzare  i  servizi  di  pagamento  degli
stipendi messi a disposizione dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze provvedono all'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e  2
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica, avvalendosi  dei  servizi  di  rilevazione  delle  presenze
forniti dal sistema  «NoiPA»  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. Le altre amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione
delle misure di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane,  strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi dei servizi
di  rilevazione  delle  presenze  forniti  dal  sistema  «NoiPA»  del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  4. Il personale docente ed educativo degli istituti e delle  scuole
di ogni ordine e grado  e  delle  istituzioni  educative  e'  escluso
dall'ambito di applicazione del presente articolo.  I  dirigenti  dei
medesimi istituti, scuole e istituzioni sono soggetti ad accertamento
esclusivamente ai fini della verifica dell'accesso, secondo modalita'
stabilite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui
al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Garante per  la  protezione
dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154 del citato  codice  di
cui  al  decreto  legislativo  n.  196   del   2003,   nel   rispetto
dell'articolo 9 del citato regolamento (UE) 2016/679 e  delle  misure
di garanzia definite dal predetto  Garante,  ai  sensi  dell'articolo
2-septies del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196  del
2003. 
  5. Per l'attuazione degli interventi previsti ai commi 1  e  4,  e'
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 35
milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del  fondo  e'  disposto,
previa ricognizione dei  fabbisogni,  con  uno  o  piu'  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  per
la  pubblica   amministrazione,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 35 milioni di euro  per
l'anno 2019, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Per il riferimento all'art. 1, comma  2,  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vedasi  in  Note
          all'art. 1. 
              - Si riporta il testo dell'art. 3  del  citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico).  -
          1.  In  deroga  all'art.  2,  commi  2   e   3,   rimangono
          disciplinati  dai  rispettivi  ordinamenti:  i   magistrati
          ordinari,  amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati   e
          procuratori dello Stato,  il  personale  militare  e  delle
          Forze di polizia di  Stato,  il  personale  della  carriera
          diplomatica  e  della  carriera  prefettizia,   nonche'   i
          dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita'  nelle
          materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del
          Capo provvisorio dello Stato 17  luglio  1947,  n.  691,  e
          dalle  leggi  4  giugno  1985,   n.   281,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287. 
                1-bis. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto
          di impiego del personale, anche  di  livello  dirigenziale,
          del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  esclusi  il
          personale volontario previsto dal  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n.
          362, e il personale volontario di leva, e' disciplinato  in
          regime di diritto pubblico  secondo  autonome  disposizioni
          ordinamentali. 
                1-ter.  In  deroga  all'art.  2,  commi  2  e  3,  il
          personale  della  carriera  dirigenziale  penitenziaria  e'
          disciplinato dal rispettivo ordinamento. 
                2. Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e  dei
          ricercatori   universitari,   a   tempo   indeterminato   o
          determinato,   resta   disciplinato   dalle    disposizioni
          rispettivamente  vigenti,   in   attesa   della   specifica
          disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita'
          ai principi della autonomia universitaria di  cui  all'art.
          33 della Costituzione ed agli articoli 6 e  seguenti  della
          legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni  ed
          integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'art.  2,
          comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  18  della  legge  22
          maggio 2017, n. 81,  recante  «Misure  per  la  tutela  del
          lavoro  autonomo  non  imprenditoriale  e  misure  volte  a
          favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei  luoghi
          del lavoro subordinato»: 
                «Art. 18 (Lavoro agile). -  1.  Le  disposizioni  del
          presente capo, allo scopo di incrementare la competitivita'
          e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,
          promuovono il lavoro agile quale  modalita'  di  esecuzione
          del  rapporto  di  lavoro  subordinato  stabilita  mediante
          accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per
          fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o
          di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di  strumenti
          tecnologici per lo svolgimento  dell'attivita'  lavorativa.
          La  prestazione  lavorativa  viene   eseguita,   in   parte
          all'interno di locali  aziendali  e  in  parte  all'esterno
          senza una postazione fissa, entro i soli limiti  di  durata
          massima dell'orario di lavoro  giornaliero  e  settimanale,
          derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 
                2.  Il  datore  di  lavoro  e'   responsabile   della
          sicurezza  e  del  buon   funzionamento   degli   strumenti
          tecnologici assegnati  al  lavoratore  per  lo  svolgimento
          dell'attivita' lavorativa. 
                3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in
          quanto compatibili,  anche  nei  rapporti  di  lavoro  alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui  all'art.
          1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          e successive modificazioni, secondo  le  direttive  emanate
          anche ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto  2015,  n.
          124,   e   fatta   salva   l'applicazione   delle   diverse
          disposizioni specificamente adottate per tali rapporti. 
                3-bis. I datori di  lavoro  pubblici  e  privati  che
          stipulano accordi per  l'esecuzione  della  prestazione  di
          lavoro in modalita'  agile  sono  tenuti  in  ogni  caso  a
          riconoscere priorita'  alle  richieste  di  esecuzione  del
          rapporto di  lavoro  in  modalita'  agile  formulate  dalle
          lavoratrici nei tre anni successivi  alla  conclusione  del
          periodo di congedo di maternita' previsto dall'art. 16  del
          testo unico delle disposizioni legislative  in  materia  di
          tutela e sostegno della maternita' e della  paternita',  di
          cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  ovvero
          dai lavoratori con figli in condizioni  di  disabilita'  ai
          sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
          104. 
                4. Gli incentivi di carattere fiscale e  contributivo
          eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi  di
          produttivita' ed efficienza  del  lavoro  subordinato  sono
          applicabili  anche  quando   l'attivita'   lavorativa   sia
          prestata in modalita' di lavoro agile. 
                5. Agli adempimenti di cui al  presente  articolo  si
          provvede senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, con le risorse umane, finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente.». 
              - Si riporta il testo degli articoli  5,  paragrafo  1,
          lettera  c),  e  9  del  regolamento  (UE)   2016/679   del
          Parlamento europeo e del  Consiglio  del  27  aprile  2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati): 
                «Art. 5 (Principi applicabili al trattamento di  dati
          personali). - 1. I dati personali sono: 
                Omissis; 
                c)  adeguati,  pertinenti   e   limitati   a   quanto
          necessario  rispetto  alle  finalita'  per  le  quali  sono
          trattati («minimizzazione dei dati»); 
                Omissis.» 
                «Art. 9 (Trattamento di categorie particolari di dati
          personali). - 1. E' vietato  trattare  dati  personali  che
          rivelino  l'origine  razziale   o   etnica,   le   opinioni
          politiche,  le  convinzioni  religiose  o  filosofiche,   o
          l'appartenenza sindacale, nonche' trattare  dati  genetici,
          dati biometrici intesi a identificare in modo  univoco  una
          persona fisica, dati  relativi  alla  salute  o  alla  vita
          sessuale o all'orientamento sessuale della persona. 
                2. Il paragrafo 1 non si applica se si  verifica  uno
          dei seguenti casi: 
                  a) l'interessato ha prestato  il  proprio  consenso
          esplicito al trattamento di tali dati personali per  una  o
          piu' finalita' specifiche, salvo nei casi in cui il diritto
          dell'Unione o degli Stati membri dispone che  l'interessato
          non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1; 
                  b) il trattamento e' necessario per  assolvere  gli
          obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del
          trattamento o dell'interessato in materia  di  diritto  del
          lavoro e della  sicurezza  sociale  e  protezione  sociale,
          nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione
          o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai  sensi
          del diritto degli Stati membri,  in  presenza  di  garanzie
          appropriate per i  diritti  fondamentali  e  gli  interessi
          dell'interessato; 
                  c) il trattamento e'  necessario  per  tutelare  un
          interesse vitale dell'interessato  o  di  un'altra  persona
          fisica  qualora  l'interessato  si  trovi  nell'incapacita'
          fisica o giuridica di prestare il proprio consenso; 
                  d) il trattamento e' effettuato, nell'ambito  delle
          sue legittime attivita' e con  adeguate  garanzie,  da  una
          fondazione, associazione o altro organismo senza  scopo  di
          lucro  che  persegua  finalita'   politiche,   filosofiche,
          religiose o sindacali,  a  condizione  che  il  trattamento
          riguardi unicamente i membri, gli ex membri  o  le  persone
          che   hanno   regolari   contatti   con   la    fondazione,
          l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalita' e
          che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza
          il consenso dell'interessato; 
                  e) il  trattamento  riguarda  dati  personali  resi
          manifestamente pubblici dall'interessato; 
                  f) il  trattamento  e'  necessario  per  accertare,
          esercitare o difendere un diritto  in  sede  giudiziaria  o
          ogniqualvolta le autorita'  giurisdizionali  esercitino  le
          loro funzioni giurisdizionali; 
                  g) il  trattamento  e'  necessario  per  motivi  di
          interesse  pubblico  rilevante  sulla  base   del   diritto
          dell'Unione  o  degli  Stati  membri,   che   deve   essere
          proporzionato   alla   finalita'   perseguita,   rispettare
          l'essenza del diritto alla protezione dei dati e  prevedere
          misure appropriate e  specifiche  per  tutelare  i  diritti
          fondamentali e gli interessi dell'interessato; 
                  h) il trattamento e' necessario  per  finalita'  di
          medicina preventiva o di medicina del  lavoro,  valutazione
          della  capacita'  lavorativa  del   dipendente,   diagnosi,
          assistenza o terapia sanitaria o  sociale  ovvero  gestione
          dei sistemi e servizi sanitari o  sociali  sulla  base  del
          diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al
          contratto con un professionista della sanita', fatte  salve
          le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3; 
                  i) il  trattamento  e'  necessario  per  motivi  di
          interesse pubblico  nel  settore  della  sanita'  pubblica,
          quali la protezione  da  gravi  minacce  per  la  salute  a
          carattere  transfrontaliero  o  la  garanzia  di  parametri
          elevati di qualita' e sicurezza dell'assistenza sanitaria e
          dei medicinali e dei dispositivi  medici,  sulla  base  del
          diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure
          appropriate e  specifiche  per  tutelare  i  diritti  e  le
          liberta'  dell'interessato,  in  particolare   il   segreto
          professionale; 
                  j)  il  trattamento  e'  necessario   a   fini   di
          archiviazione   nel   pubblico   interesse,   di    ricerca
          scientifica o storica o a fini  statistici  in  conformita'
          dell'art.  89,  paragrafo  1,  sulla   base   del   diritto
          dell'Unione  o  nazionale,  che   e'   proporzionato   alla
          finalita' perseguita, rispetta l'essenza del  diritto  alla
          protezione  dei  dati  e  prevede  misure   appropriate   e
          specifiche  per  tutelare  i  diritti  fondamentali  e  gli
          interessi dell'interessato. 
                3. I dati personali di cui  al  paragrafo  1  possono
          essere trattati per le finalita' di  cui  al  paragrafo  2,
          lettera h), se tali  dati  sono  trattati  da  o  sotto  la
          responsabilita' di un professionista  soggetto  al  segreto
          professionale conformemente al diritto dell'Unione o  degli
          Stati  membri  o  alle  norme  stabilite  dagli   organismi
          nazionali competenti o da altra persona anch'essa  soggetta
          all'obbligo  di   segretezza   conformemente   al   diritto
          dell'Unione o degli Stati membri  o  alle  norme  stabilite
          dagli organismi nazionali competenti. 
                4. Gli Stati membri possono  mantenere  o  introdurre
          ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al
          trattamento  di  dati  genetici,  dati  biometrici  o  dati
          relativi alla salute.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  52  della  Carta  dei
          diritti fondamentali dell'Unione europea  (Com.  12/12/2007
          del  Parlamento  europeo,  pubblicata  nella  G.U.U.E.   14
          dicembre 2007, n. C 303): 
                «Art. 52 (Portata e interpretazione dei diritti e dei
          principi). - 1.  Eventuali  limitazioni  all'esercizio  dei
          diritti e delle liberta' riconosciuti dalla presente  Carta
          devono  essere  previste  dalla  legge  e   rispettare   il
          contenuto essenziale  di  detti  diritti  e  liberta'.  Nel
          rispetto del principio di proporzionalita', possono  essere
          apportate  limitazioni  solo  laddove  siano  necessarie  e
          rispondano effettivamente a finalita' di interesse generale
          riconosciute dall'Unione o  all'esigenza  di  proteggere  i
          diritti e le liberta' altrui. 
                2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per  i
          quali i trattati prevedono disposizioni si esercitano  alle
          condizioni e nei limiti dagli stessi definiti. 
                3.  Laddove  la  presente  Carta   contenga   diritti
          corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea
          per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle  Liberta'
          fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono
          uguali a quelli conferiti dalla  suddetta  convenzione.  La
          presente  disposizione  non   preclude   che   il   diritto
          dell'Unione conceda una protezione piu' estesa. 
                4. Laddove la  presente  Carta  riconosca  i  diritti
          fondamentali    quali    risultano     dalle     tradizioni
          costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti  sono
          interpretati in armonia con dette tradizioni. 
                5.  Le  disposizioni   della   presente   Carta   che
          contengono dei principi  possono  essere  attuate  da  atti
          legislativi e esecutivi adottati da istituzioni,  organi  e
          organismi dell'Unione e da atti di Stati  membri  allorche'
          essi   danno    attuazione    al    diritto    dell'Unione,
          nell'esercizio  delle  loro  rispettive  competenze.   Esse
          possono essere invocate dinanzi a un giudice solo  ai  fini
          dell'interpretazione e del controllo di legalita' di  detti
          atti. 
                6. Si tiene pienamente  conto  delle  legislazioni  e
          prassi nazionali, come specificato nella presente Carta. 
                7. I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono
          nel debito  conto  le  spiegazioni  elaborate  al  fine  di
          fornire orientamenti per l'interpretazione  della  presente
          Carta.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri»: 
                «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                Omissis.». 
              - Per il riferimento  all'art.  8  del  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi in Note all'art.
          1. 
              - Si riporta il testo degli articoli  2-septies  e  154
          del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  recante
          «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento  nazionale
          al regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga la direttiva 95/46/CE»: 
                «Art.  2-septies   (Misure   di   garanzia   per   il
          trattamento dei dati genetici, biometrici e  relativi  alla
          salute). - 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 9,
          paragrafo 4, del regolamento, i dati genetici, biometrici e
          relativi alla salute, possono essere oggetto di trattamento
          in presenza di una delle condizioni di cui al  paragrafo  2
          del medesimo articolo ed  in  conformita'  alle  misure  di
          garanzia disposte  dal  Garante,  nel  rispetto  di  quanto
          previsto dal presente articolo. 
                2. Il  provvedimento  che  stabilisce  le  misure  di
          garanzia di cui al comma 1 e' adottato con  cadenza  almeno
          biennale e tenendo conto: 
                  a) delle linee guida, delle raccomandazioni e delle
          migliori prassi pubblicate  dal  Comitato  europeo  per  la
          protezione dei dati e delle migliori prassi in  materia  di
          trattamento dei dati personali; 
                  b) dell'evoluzione scientifica  e  tecnologica  nel
          settore oggetto delle misure; 
                  c) dell'interesse alla libera circolazione dei dati
          personali nel territorio dell'Unione europea. 
                3.  Lo  schema  di  provvedimento  e'  sottoposto   a
          consultazione pubblica  per  un  periodo  non  inferiore  a
          sessanta giorni. 
                4. Le misure di garanzia sono adottate  nel  rispetto
          di  quanto  previsto  dall'art.   9,   paragrafo   2,   del
          Regolamento, e riguardano  anche  le  cautele  da  adottare
          relativamente a: 
                  a) contrassegni sui veicoli  e  accessi  a  zone  a
          traffico limitato; 
                  b) profili organizzativi  e  gestionali  in  ambito
          sanitario; 
                  c)   modalita'   per   la   comunicazione   diretta
          all'interessato delle diagnosi e  dei  dati  relativi  alla
          propria salute; 
                  d) prescrizioni di medicinali. 
                5. Le misure di garanzia sono adottate in relazione a
          ciascuna categoria dei dati personali di cui  al  comma  1,
          avendo riguardo alle specifiche finalita' del trattamento e
          possono individuare, in conformita' a  quanto  previsto  al
          comma 2, ulteriori condizioni sulla  base  delle  quali  il
          trattamento di tali dati e' consentito. In particolare,  le
          misure di garanzia individuano le misure di sicurezza,  ivi
          comprese   quelle    tecniche    di    cifratura    e    di
          pseudonomizzazione,  le  misure   di   minimizzazione,   le
          specifiche modalita' per l'accesso selettivo ai dati e  per
          rendere  le  informazioni  agli  interessati,  nonche'   le
          eventuali altre misure necessarie  a  garantire  i  diritti
          degli interessati. 
                6. Le  misure  di  garanzia  che  riguardano  i  dati
          genetici e il trattamento dei dati relativi alla salute per
          finalita' di prevenzione, diagnosi e cura nonche' quelle di
          cui al comma 4, lettere b), c) e d), sono adottate  sentito
          il Ministro della salute che, a  tal  fine,  acquisisce  il
          parere del Consiglio superiore di sanita'. Limitatamente ai
          dati genetici, le misure di garanzia  possono  individuare,
          in caso di particolare ed elevato livello  di  rischio,  il
          consenso come ulteriore misura di  protezione  dei  diritti
          dell'interessato, a norma dell'art.  9,  paragrafo  4,  del
          regolamento, o altre cautele specifiche. 
                7. Nel rispetto dei principi in materia di protezione
          dei dati personali, con riferimento agli  obblighi  di  cui
          all'art. 32 del Regolamento, e' ammesso l'utilizzo dei dati
          biometrici con riguardo alle procedure di accesso fisico  e
          logico ai dati  da  parte  dei  soggetti  autorizzati,  nel
          rispetto delle  misure  di  garanzia  di  cui  al  presente
          articolo. 
                8. I dati personali di cui al  comma  1  non  possono
          essere diffusi.» 
                «Art. 154 (Compiti). - 1. Oltre a quanto previsto  da
          specifiche disposizioni e dalla Sezione II del Capo VI  del
          regolamento, il Garante, ai sensi dell'art.  57,  paragrafo
          1, lettera v), del Regolamento medesimo, anche  di  propria
          iniziativa e avvalendosi dell'Ufficio, in conformita'  alla
          disciplina vigente e nei confronti di uno o  piu'  titolari
          del trattamento, ha il compito di: 
                  a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel
          rispetto della disciplina applicabile,  anche  in  caso  di
          loro cessazione e con riferimento  alla  conservazione  dei
          dati di traffico; 
                  b) trattare  i  reclami  presentati  ai  sensi  del
          regolamento, e  delle  disposizioni  del  presente  codice,
          anche  individuando  con  proprio   regolamento   modalita'
          specifiche per la trattazione, nonche' fissando annualmente
          le priorita' delle  questioni  emergenti  dai  reclami  che
          potranno   essere   istruite   nel   corso   dell'anno   di
          riferimento; 
                  c) promuovere l'adozione di  regole  deontologiche,
          nei casi di cui all'art. 2-quater; 
                  d) denunciare  i  fatti  configurabili  come  reati
          perseguibili  d'ufficio,  dei  quali  viene  a   conoscenza
          nell'esercizio o a causa delle funzioni; 
                  e)   trasmettere    la    relazione,    predisposta
          annualmente ai  sensi  dell'art.  59  del  Regolamento,  al
          Parlamento e  al  Governo  entro  il  31  maggio  dell'anno
          successivo a quello cui si riferisce; 
                  f)  assicurare  la  tutela  dei  diritti  e   delle
          liberta'  fondamentali   degli   individui   dando   idonea
          attuazione al Regolamento e al presente codice; 
                  g) provvedere altresi' all'espletamento dei compiti
          ad esso attribuiti dal diritto dell'Unione europea o  dello
          Stato   e   svolgere   le   ulteriori   funzioni   previste
          dall'ordinamento. 
                2. Il Garante svolge altresi', ai sensi del comma  1,
          la  funzione  di  controllo  o  assistenza  in  materia  di
          trattamento  dei  dati  personali  prevista  da  leggi   di
          ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da  atti
          comunitari o dell'Unione europea e, in particolare: 
                  a) dal Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento
          europeo  e   del   Consiglio,   del   20   dicembre   2006,
          sull'istituzione,   l'esercizio   e   l'uso   del   sistema
          d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS  II)  e
          Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12  giugno  2007,
          sull'istituzione,   l'esercizio   e   l'uso   del   sistema
          d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II); 
                  b) dal Regolamento  (UE)  2016/794  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  dell'11   maggio   2016,   che
          istituisce   l'Agenzia   dell'Unione   europea    per    la
          cooperazione  nell'attivita'  di  contrasto   (Europol)   e
          sostituisce   e   abroga   le   decisioni   del   Consiglio
          2009/371/GAI, 2009/934/GAI,  2009/935/GAI,  2009/936/GAI  e
          2009/968/GAI; 
                  c) dal Regolamento (UE)  2015/1525  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica
          il Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio  relativo  alla
          mutua assistenza  tra  le  autorita'  amministrative  degli
          Stati  membri  e  alla  collaborazione  tra  queste  e   la
          Commissione per assicurare la corretta  applicazione  delle
          normative doganale e agricola e decisione 2009/917/GAI  del
          Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso  dell'informatica
          nel settore doganale; 
                  d) dal Regolamento (CE) n. 603/2013 del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce
          l'Eurodac per il  confronto  delle  impronte  digitali  per
          l'efficace applicazione del Regolamento  (UE)  n.  604/2013
          che stabilisce i criteri e i meccanismi  di  determinazione
          dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di
          protezione internazionale presentata  in  uno  degli  Stati
          membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide  e
          per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate
          dalle autorita'  di  contrasto  degli  Stati  membri  e  da
          Europol a fini di contrasto, e che modifica il  Regolamento
          (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per  la
          gestione operativa dei sistemi  IT  su  larga  scala  nello
          spazio di liberta', sicurezza e giustizia; 
                  e) dal Regolamento (CE) n. 767/2008 del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente  il
          sistema di informazione visti (VIS) e lo  scambio  di  dati
          tra Stati membri sui visti per soggiorni  di  breve  durata
          (Regolamento  VIS)  e   decisione   n.   2008/633/GAI   del
          Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per  la
          consultazione al sistema di  informazione  visti  (VIS)  da
          parte delle autorita' designate degli  Stati  membri  e  di
          Europol ai fini della  prevenzione,  dell'individuazione  e
          dell'investigazione di reati di terrorismo  e  altri  reati
          gravi; 
                  f) dal Regolamento (CE) n. 1024/2012 del Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla
          cooperazione  amministrativa  attraverso  il   sistema   di
          informazione del mercato interno e che abroga la  decisione
          2008/49/CE  della  Commissione  (Regolamento   IMI)   Testo
          rilevante ai fini del SEE; 
                  g) dalle disposizioni di cui al capitolo  IV  della
          Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone  rispetto
          al  trattamento  automatizzato   di   dati   di   carattere
          personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e  resa
          esecutiva  con  legge  21  febbraio  1989,  n.  98,   quale
          autorita' designata ai fini della cooperazione tra Stati ai
          sensi dell'art. 13 della convenzione medesima. 
                3. Per quanto non  previsto  dal  Regolamento  e  dal
          presente  codice,  il  Garante   disciplina   con   proprio
          Regolamento, ai sensi dell'art. 156, comma 3, le  modalita'
          specifiche  dei  procedimenti  relativi  all'esercizio  dei
          compiti e dei poteri ad esso attribuiti dal  Regolamento  e
          dal presente codice. 
                4.  Il  Garante   collabora   con   altre   autorita'
          amministrative indipendenti nazionali nello svolgimento dei
          rispettivi compiti. 
                5. Fatti salvi i  termini  piu'  brevi  previsti  per
          legge, il parere del Garante, anche nei casi  di  cui  agli
          articoli 36, paragrafo 4,  del  Regolamento,  e'  reso  nel
          termine di  quarantacinque  giorni  dal  ricevimento  della
          richiesta.  Decorso  il  termine,  l'amministrazione   puo'
          procedere indipendentemente dall'acquisizione  del  parere.
          Quando,  per  esigenze   istruttorie,   non   puo'   essere
          rispettato il  termine  di  cui  al  presente  comma,  tale
          termine puo' essere interrotto per  una  sola  volta  e  il
          parere deve essere reso definitivamente entro venti  giorni
          dal ricevimento degli elementi istruttori  da  parte  delle
          amministrazioni interessate. 
                6.  Copia  dei  provvedimenti  emessi  dall'autorita'
          giudiziaria in relazione a  quanto  previsto  dal  presente
          codice  o  in  materia  di  criminalita'   informatica   e'
          trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante. 
                7. Il Garante non e' competente per il controllo  dei
          trattamenti   effettuati   dalle   autorita'    giudiziarie
          nell'esercizio delle loro funzioni.».