(Accordo-art. I)
 
                 ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA 
 E L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DI DIRITTO PER LO SVILUPPO (IDLO) 
               RELATIVO ALLA SEDE DELL'ORGANIZZAZIONE 
 
    Il  Governo  della   Repubblica   italiana   e   l'Organizzazione
Internazionale di Diritto per lo Sviluppo; 
    Considerato l'Accordo tra la  Repubblica  italiana  e  l'Istituto
Internazionale di Diritto per lo Sviluppo (IDLI) relativo  alla  sede
dell'IDLI, firmato a Roma il 28 marzo 1992; 
    Considerato lo Scambio di lettere modificativo  dell'Accordo  del
28 marzo 1992 relativo alla sede dell'Istituto, firmato a Roma il  19
luglio 1993; 
    Considerato  l'Accordo  per  la   creazione   dell'Organizzazione
Internazionale di Diritto per lo Sviluppo del 5 febbraio  1988,  come
emendato; 
    hanno convenuto quanto segue: 
 
                             ARTICOLO I 
                             Definizioni 
 
Sezione 1 
    Nel presente Accordo: 
      (a)   l'espressione   «IDLO»   o   «Organizzazione»   significa
Organizzazione Internazionale di Diritto per lo Sviluppo; 
      (b)  l'espressione  «Governo»  significa   il   Governo   della
Repubblica italiana; 
      (c) l'espressione «sede centrale» significa: 
        (i)    qualsiasi    terreno    o    edificio     appartenente
all'Organizzazione, da esso preso in locazione o  in  prestito  o  in
altro  modo  a  sua  disposizione  sul  territorio  della  Repubblica
italiana allo scopo di stabilirvi  la  propria  sede  centrale  e  le
pertinenze di questa; 
        (ii) ogni altro  terreno  o  edificio  sul  territorio  della
Repubblica italiana che sia temporaneamente usato dell'Organizzazione
col consenso del Governo, e per la durata di tale uso. 
      (d) L'espressione «Assemblea» significa l'Assemblea delle Parti
dell'IDLO prevista nell'Accordo per la creazione  dell'Organizzazione
Internazionale di Diritto per lo Sviluppo del 5 febbraio  1988,  come
emendato. 
      (e)  L'espressione   «Consiglio   Consultivo»,   significa   il
Consiglio Consultivo dell'Organizzazione previsto nell'Accordo per la
creazione  dell'Organizzazione  Internazionale  di  Diritto  per   lo
Sviluppo del 5 febbraio 1988, come emendato. 
      (f) L'espressione «beni dell'Organizzazione» significa tutti  i
beni, ivi compresi i fondi, le entrate e gli altri averi appartenenti
all'Organizzazione, detenuti in  affitto,  posseduti  o  amministrati
dall'Organizzazione, in esecuzione di  accordi  per  la  gestione  di
depositi fiduciari, di fondi  di  dotazione,  di  pegni  o  ad  altro
titolo, per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali. 
      (g) L'espressione  «archivi  dell'Organizzazione»  include  gli
atti, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i dati elaborati
da computer, le fotografie, le  cinematografie,  le  pellicole  e  le
registrazioni sonore di proprieta' o in possesso  dell'Organizzazione
per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali. 
      (h) L'espressione «personale  dell'Organizzazione»  include  il
direttore generale e tutto il personale dell'Organizzazione  nominato
da lui o in suo nome.